Zone terremotate, nuove regole per le locazioni non abitative

Italia Oggi
30 Agosto 2012
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Nella miriade di norme introdotte daIla legge n. 122 del 1° agosto (di conversione del decreto legge n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»), rientra una disposizione peculiare, concernente le locazioni, passata quasi inavvertita nei commenti.

 

L’art. 8, comma 15-quater, così prevede: «Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell’attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».

La norma ha lo scopo di consentire che le attività economiche (produttive, commerciali ecc.) colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio possano essere riprese con immediatezza attraverso la possibilità (non permessa, in via generale, dalla normativa vigente) di stipulare contratti di locazione di durata commisurata al periodo necessario a mettere in sicurezza gli immobili colpiti: una durata, quindi, inferiore a quella prevista dalla legge n. 392 del 1978. Quest’ultima legge, dell’equo canone, prevede una durata minima di sei anni più sei, in caso d’immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, d’interesse turistico ovvero adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo; di nove anni più nove, invece, allorché si tratti d’immobili adibiti ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 del codice civile (case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie ecc.) o di attività teatrali.

Il riferimento al solo codice civile determina, inoltre, la non applicabilità di tutte le altre regole previste dalla citata legge n. 392. Non sono quindi previsti limiti all’aggiornamento del canone, come disciplinato dall’art. 32, secondo cui le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per una durata non superiore a quella di legge, «non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati». Non obbligatoria è l’indennità di avviamento, prevista dall’art. 34, in base al quale, in particolare, il conduttore, in caso di cessazione del rapporto di locazione per iniziativa del locatore, ha diritto, secondo i casi, a una somma pari a 18 o a 21 mensilità dell’ultimo canone corrisposto. E ancora: non vige il diritto di prelazione, disciplinato dall’art. 38, che consente al conduttore, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore, di essere preferito nella stipula del contratto di compravendita dell’immobile condotto in locazione.

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