Per le zone franche urbane l’affabulante meccanismo di esenzione da Ires, Irap, Ici, e di esonero dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente ha lasciato il passo ad un sistema basato sulla concessione di contributi diretti. È questo il significato di quanto previsto dall’art. 43, lett. b), del dl n. 78 del 2010, nella versione lasciata indenne, nella sua sostanza, anche dal maxiemendamento della legge di conversione all’esame del parlamento. Il destino sembra dunque essere già scritto, e questa volta indelebilmente, per le misure introdotte a favore delle Zfu sparse nel paese, che, dopo essere state presentate in pompa magna da parte del ministero dello sviluppo economico, sono state contrassegnate da vari tentativi di modifica strutturale, sinora non andati a buon fine, per poi essere riassorbite dalle disposizioni previste a favore delle nuove zone a burocrazia zero, che presentano tuttavia un ambito di applicazione il cui carattere è essenzialmente amministrativo, chiamando fuori, tra le altre cose, anche i procedimenti amministrativi di natura tributaria. Inizialmente (Finanziaria 2007) i benefici previsti per le zone franche urbane erano destinati a favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno. In un secondo momento (finanziaria 2008) il Legislatore ha fatto propria una più ampia esigenza di contrasto a fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e di integrazione culturale e sociale, senza più menzionare, nello specifico, le sole aree del Mezzogiorno, talché il beneficio, da considerarsi aiuto di stato ha interessato anche alcune aree del Centronord (Ventimiglia, Massa e Carrara ? unica ZFU -, Velletri e Sora). Il momento di maggiore attrito è emerso all’indomani della pubblicazione in Gazzetta del «Mille proroghe» (dl n. 194/2009), recante un progetto di riconversione della struttura del beneficio, basato sul passaggio a un sistema di contributi parametrato all’Ici e all’ammontare dei contributi dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, ma in sede di conversione in legge del predetto decreto (legge n. 25/2010) la modifica è stata accantonata, riaprendo le porte dell’originario meccanismo di agevolazione, introdotto con la legge finanziaria per il 2007 (si veda il box a lato), salvo stabilire che le risorse già in campo (50 milioni di euro per l’anno 2008 e per il 2009) costituiscono tetto massimo di spesa. Ed è questo il vero nocciolo della questione, in quanto l’effettivo impatto dell’agevolazione, così com’era scritta, non pareva circoscrivibile a tali limitate risorse, trattandosi di benefici che trovavano applicazione, per alcuni versi, per un arco temporale di 14 anni. Alla luce dell’incalzare delle misure restrittive recate dalla manovra per il 2010 il destino delle Zfu sembra dunque nuovamente segnato, e la partita sembrerebbe chiusa una volta e per tutte, con buona pace di chi faceva (o ha già fatto) affidamento sulle originarie misure per ridare respiro a zone depresse delle nostre città, non necessariamente localizzate nel Meridione d’Italia. Il fatto è che allo stato dell’arte si sa solo cosa si perde (esenzione Ires, Irap, per esempio), mentre la reale portata dei contributi diretti alle nuove iniziative produttive, cui saranno destinate le risorse in campo (si veda la tabella), quanto meno per le regioni del Meridione, è tutta da disegnare. In caso di sovrapposizione della Zfu con la Zbz queste somme saranno infatti utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero, teoricamente a partire dalla data del 31 maggio 2010. Sul punto, andrebbe ovviamente chiarita la posizione delle imprese che avevano iniziato la propria attività successivamente al 1° gennaio 2008, e che, in base al dato letterale dell’art. 43, che fa riferimento alle nuove iniziative produttive iniziate nella Zbz, potrebbero incontrare difficoltà anche nel fare affidamento sui nuovi contributi diretti elargiti dal sindaco. Nulla viene invece detto per le Zfu di comuni non localizzati nel Meridione d’Italia (Lazio, Liguria, Toscana), per le quali l’assimilazione alle nuove zone a burocrazia zero non appare praticabile, il che fa maturare un primo interrogativo al riguardo. Possibile che l’istituto, nato per favorire le realtà del Sud del paese, rimanga in piedi, nella sua veste originaria, solo per le (poche) Zfu non allocate nel Meridione? In tal senso deporrebbe l’espressa esclusione della Zfu dell’Aquila dall’assorbimento nelle Zbz, operata con il maxiemendamento di conversione del dl n. 78 del 2010, ma il punto appare assai delicato, per cui si resta in attesa dei primi concreti riscontri in proposito, mentre sarà tutta da verificare la sovrapponibilità con le Zbz per tutte le Zfu del Mezzogiorno.
Zone franche in via di transizione
LA MANOVRA CORRETTIVA/Zfu: viene meno il meccanismo di esenzione da Ires, Irap, Ici
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