>> CONSULTA LA NOTA BREVE DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO.
La nota breve ripercorre tutte le importanti modifiche apportate al disegno di legge sul whistleblowing e ricorda che l’articolo 1 modifica l’attuale disciplina in materia relativa ai lavoratori pubblici (posta dall’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), mentre l’articolo 2 concerne i lavoratori del settore privato.
La tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità
Rispetto all’attuale normativa, in materia di whistleblowing, per i lavoratori pubblici, le novelle di cui all’articolo 1 confermano il principio di tutela – in base al quale l’autore della segnalazione o denuncia non può essere sottoposto a misure (determinate dalla segnalazione o denuncia) aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro – e presentano le seguenti modifiche ed integrazioni:
– sotto il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione della disciplina viene esteso ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti (“collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico”) nonché: ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (secondo la nozione di società controllata di cui all’art. 2359 del codice civile); ai lavoratori ed ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica (comma 1, capoverso 2);
– sotto il profilo oggettivo, si specifica (comma 1, capoversi 1 e 2) che l’ambito di applicazione riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. Una modifica approvata dalla 1a Commissione del Senato ha soppresso il requisito della buona fede dell’autore della segnalazione o denuncia, requisito previsto dal testo trasmesso dalla Camera. Quest’ultimo definiva, ai fini in oggetto, la buona fede come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si fosse verificata e prevedeva che la buona fede fosse, in ogni caso, esclusa qualora il segnalante avesse agito con colpa grave.
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