Visita medica mirata sulle mansioni

Lavoro. Il candidato può essere sottoposto a verifiche sanitarie per valutare l’idoneità alle funzioni

Il Sole 24 Ore
27 Luglio 2010
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E’ possibile sottoporre i candidati a controlli sanitari prima di procedere alla loro assunzione? Sì, ma solo per valutarne l’idoneità allo svolgimento delle future mansioni. La norma chiave in materia è l’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori che, sin dal 1970, al comma primo prevede un divieto di svolgimento di accertamenti sanitari sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Al comma terzo, prevede che il controllo sull’idoneità fisica del lavoratore possa essere effettuato solo da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico. Lo Statuto tuttavia non regola le visite mediche preassuntive. Questa lacuna è stata colmata dal decreto legislativo 106/09 che ha fatto rientrare queste visite nella definizione di sorveglianza sanitaria, a cui è obbligato il datore di lavoro in base all’articolo 41 del decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla sicurezza dei lavoratori). Il comma 2 bis del decreto 106 prevede che le visite mediche preventive (tra cui rientrano anche i controlli sanitari finalizzati a valutare l’idoneità alla mansione) possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro. In aggiunta a questa facoltà generale, il testo unico per la sicurezza dei lavoratori annovera una serie di ipotesi specifiche in cui il datore di lavoro è obbligato a sottoporre il candidato a visita medica preassuntiva, come il caso in cui questi, qualora assunto, debba essere adibito a lavorazioni che lo espongono a sostanze tossiche, infettanti o nocive. In ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto 81 (articolo 41), la visita medica preassuntiva è sempre vietata se finalizzata ad accertare lo stato di gravidanza. Delle visite mediche preassuntive finalizzate alla valutazione dell’idoneità del candidato alla mansione fanno parte i controlli relativi allo stato di sieropositività e quelli sull’abuso di alcol o droghe da parte del candidato. Nel primo caso, la legge 135/90 (articolo 6) prevede un espresso divieto per il datore di lavoro di svolgere indagini volte a accertare lo stato di sieropositività del candidato. La violazione di questa norma è sanzionata penalmente. La Corte costituzionale (sentenza 218/94) ha comunque ammesso la verifica dello stato di sieropositività del candidato nel caso in cui l’attività a cui dovrà essere adibito presenti per la sua particolare natura il serio rischio di contagio dell’infezione da Hiv a terzi. Per quanto riguarda l’abuso di alcol o droghe, trova applicazione il principio stabilito dall’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori secondo cui il controllo è ammesso solo se rilevante ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del candidato. Poiché l’indaginesull’abuso di alcool o droghe è genericamente ritenuta non rilevante a questi fini, è vietato lo svolgimento di visite mediche volte al relativo accertamento. Una deroga a questo principio generale è prevista dalla legge 125/01, con cui è stato introdotto un obbligo di controllo in capo al datore di lavoro per le ipotesi in cui il candidato debba essere adibito a mansioni rientranti nell’elenco stabilito dal provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 2540/06, che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei terzi (ad esempio, mansioni inerenti ad attività di trasporto o che comportano il possesso del porto d’armi). La platea dei soggetti che possono effettuare gli accertamenti sanitari preassuntivi è stata ampliata con il decreto legislativo 106/09. Attualmente è possibile, su scelta del datore di lavoro, far svolgere gli accertamenti oltre che dai dipartimenti delle Asl per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro anche dal medico competente. Che, in base al decreto legislativo 81/08 (articolo 2), è quello in possesso di uno dei titoli stabiliti dall’articolo 38 dello stesso decreto 81 (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in una delle specializzazioni precedenti o in tossicologia industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

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