La normativa sui ritardi nei pagamenti trova applicazione nei riguardi delle amministrazioni individuate dall’articolo 3, comma 25, del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Si tratta delle amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e cioè amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da tali soggetti.
La disciplina sui ritardi di pagamento trova applicazione quando una di queste amministrazioni si rivolge al mercato per acquisire un bene, un servizio o un lavoro, dietro corrispettivo. In caso di appalto o concessione si parla più in generale di stazione appaltante. Più nel dettaglio, gli enti pubblici territoriali ricomprendono comuni, municipi, città metropolitane e comunità montane. Tra le amministrazioni aggiudicatrici vi sono anche le aziende speciali che svolgono attività strumentali a quelle degli enti locali.
Infine, organismi di diritto pubblico sono istituiti, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, a carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e la cui attività è finanziata in modo maggioritario da Stato, enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico costituiscono un allegato al Codice degli appalti.
La norma sui ritardi nei pagamenti non opera, invece, nei confronti degli enti pubblici economici che sono assoggettati alla disciplina delle imprese private, pur presentando le caratteristiche degli organismi di diritto pubblico, tranne per quanto riguarda struttura, statuto e organizzazione del personale.
Dal punto di vista oggettivo, come precisato dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 1293 del 2013, emanata congiuntamente al ministero delle Infrastrutture, la disciplina sui ritardi dei pagamenti opera con riguardo all’intero settore dei pubblici appalti ivi comprese la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.
La nuova disciplina dei ritardati pagamenti si applica quindi ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori nonostante per i ritardati pagamenti il decreto n. 207 del 2010 contenga norme diverse relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento