Vigilanza ANAC: sono valide le segnalazioni anonime circostanziate?

Le segnalazioni concernenti fatti di particolare gravità e recanti informazioni circostanziate alla luce dei tre nuovi regolamenti dell’ANAC (328, 329, 330)

19 Maggio 2017
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Analizzando le nuove regole in materia di incompatibilità, trasparenza e anticorruzione, ci si accorge che le segnalazioni anonime inviate all’ANAC, qualora concernenti fatti di particolare gravità e recanti informazioni circostanziate, possono essere fonte di un autonomo procedimento di vigilanza da parte dell’Autorità.
La questione assume rilevanza anche alla luce della nuova regolamentazione di cui alle delibere n. 328, n. 329 e n. 330 del 29 marzo 2017: tramite di esse l’ANAC prevede che la propria attività di vigilanza ad ampio raggio possa essere avviata d’ufficio oppure su segnalazione, la quale può essere trasmessa compilando un apposito modulo firmato e corredato dell’eventuale documentazione giustificativa.
Tale segnalazione può essere prodotta anche dal soggetto denominato “whistleblower” – ovverosia il dipendente che nello svolgimento del proprio lavoro riscontra e segnala illeciti – oppure, nel caso di gravi e reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dall’organismo indipendente di valutazione (Oiv) e dal responsabile della prevenzione della corruzione (RPTC) nell’esercizio delle loro rispettive funzioni.

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>> Per approfondire il tema leggi anche l’articolo firmato dalla nostra autrice Paola Morigi intitolato Trasparenza e Anticorruzione: i tre nuovi regolamenti ANAC.

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