Vie bloccate senza preavviso

Segnaletica – Non serve l’ordinanza per i lavori urgenti delle utilities

Il Sole 24 Ore
27 Settembre 2010
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Fra le ipotesi di possibile collocamento di segnali stradali temporanei di prescrizione senza emissione di ordinanza, la legge 120/2010 ora prevede anche il caso di “emergenza”, oltre a quelli di “urgenza e necessità”. Contemporaneamente è stato specificato che tale possibilità può essere utilizzata per «le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale». La modifica voleva andare incontro alle necessità delle ditte che gestiscono servizi pubblici (come luce, gas, telefono, acqua) che, anche solo per aprire un tombino su strada a fini di ispezione, sarebbero state costrette a richiedere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico al comune o all’ente proprietario della strada, con richiesta di emissione di ordinanza nel caso di modifiche alla circolazione stradale. Ma quella che sembra una ragionevole semplificazione procedurale, rischia di risolversi in un’eccessiva apertura. Con la legge 120/2010, ora è infatti possibile per qualsiasi operaio di una azienda di servizio pubblico chiudere al transito veicolare una strada, anche importante, senza ordinanza né preavviso, causando notevoli problemi di traffico. Mentre finora, emettendo l’ordinanza, il comune (o l’ente proprietario della strada) provvedeva ad avvertire gli organi di polizia e quelli di soccorso delle modifiche della circolazione (e questi ultimi potevano quindi tener conto di eventuali itinerari alternativi), adesso un’ambulanza potrebbe improvvisamente trovarsi legittimamente sbarrata la strada verso il più vicino ospedale. Inoltre – dato che di tali operazioni l’azienda di servizio pubblico non è tenuta a dare comunicazione al Comune o all’ente proprietario della strada – non sarà possibile individuare, neppure a posteriori, le responsabilità, qualora la persona trasportata d’urgenza sul l’ambulanza dovesse riportare danni più gravi per il ritardo dovuto al blocco stradale per attività di manutenzione. Pur ammettendo la necessità di facilitare queste operazioni il legislatore avrebbe potuto quantomeno prevedere l’obbligo per le aziende di comunicare agli organi di soccorso, a quelli di polizia, e all’autorità preposta all’emissione di ordinanza, la loro necessità di procedere urgentemente a modificare la circolazione, pur senza ordinanza. In questo modo da una parte si sarebbe responsabilizzata l’azienda stessa, anche sotto il profilo delle conseguenze legali di improvvide chiusure stradali, dall’altra si sarebbe dato modo al comune o all’ente proprietario della strada, di intervenire in caso di chiusure in grado di provocare disagi alla circolazione o addirittura bloccare i percorsi preferenziali verso i presidi ospedalieri.

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