Via libera alle domande di congedo parentale su base oraria. Da stamattina, infatti, l’Inps ha aperto un’apposita procedura telematica che consente al genitore, lavoratore dipendente, di fruire della nuova opportunità dopo la riforma del Jobs act.
Ad annunciarlo, ieri, lo stesso Inps con un comunicato stampa, mentre con la circolare n. 152/2015 ha fornito le attese istruzioni. Per il momento, la procedura per la presentazione delle domande, che si aggiunge a quella in uso per lo stesso congedo fruito in modalità giornaliera o mensile, richiede di presentare una domanda per singolo mese solare, anche per eventuali mesi trascorsi. Il congedo a ore, anche se non indennizzato, dà sempre diritto ai contributi figurativi.
Congedo parentale. Per congedo parentale s’intende l’astensione facoltativa del lavoratore dipendente, genitore di un figlio di età fino a dodici anni. Infatti, ricorda l’Inps, a seguito della riforma del Jobs Act, ora per ogni bambino ciascun genitore (lavoratore dipendente) ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente (tra i due) non eccedente i dieci mesi (undici se il papà ne fruisce per almeno tre mesi) nei primi dodici (e non più otto) anni di vita del figlio.
La legge 228/2012 (stabilità 2013) aveva introdotto la possibilità di frazionare a ore la fruizione del congedo parentale. Una facoltà, tuttavia, subordinata alla preventiva previsione, da parte della contrattazione collettiva di settore, delle modalità di fruizione, nonché dei criteri di calcolo e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, il che di fatto aveva lasciato impraticabile la nuova opportunità.
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