La Corte si è anzitutto soffermata sulla natura delle percentuali individuate dalla Tabella 2 dell’art. 5 del d.m. 17 marzo 2020, evidenziandone la natura di valori incrementali della spesa per il personale e in quanto tali comprensive di valori percentuali individuati per le annualità precedenti; per quanto concerne il secondo quesito, secondo la Corte la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno dev’essere considerata come assunzione di personale ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019.
>> LA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DEL 19 MAGGIO 2021, n. 85.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento