Un’operazione a costo zero. Per lo stato

Italia Oggi Sette
28 Ottobre 2013
Modifica zoom
100%

La nuova possibilità di ottenere il Durc in presenza di crediti nei confronti della p.a., se è vero che da una parte consente alle imprese di continuare a operare sul mercato riconoscendogli la virtuale «regolarità contributiva» dall’altra, però, non le libera dalla «responsabilità» dei mancati pagamenti nei confronti degli istituti di previdenza e delle casse edile. Del resto, per principio dettato dalla stessa disciplina del Durc, quest’ultimo attesta la regolarità contributiva ma non produce effetti liberatori per l’impresa. Pertanto, nonostante l’attestazione di regolarità da parte degli enti (Inps, Inail e cassa edile), a questi ultimi (enti) resta sempre e comunque la possibilità di attivare azioni per l’accertamento e il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute dall’impresa certificata come regolare. Tale opportunità è stata ribadita dal ministero del lavoro nella circolare n. 40/2013. In particolare, il ministero ha precisato che, «data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli istituti e/o delle casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi». Ed è una facoltà rafforzata che risulta, peraltro, rafforzata dalle nuove disposizioni (sempre del decreto Fare) che hanno ampliato il campo di applicazione del cosiddetto «intervento sostitutivo».

L’intervento sostitutivo. L’art. 4 del dpr n. 207/2010 (regolamento del dlgs n. 163/2006) prevede che in presenza di un Durc negativo, ossia con irregolarità nei versamenti dovuti all’Inail, all’Inps o alle casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscano all’impresa debitrice (appaltatrice o subappaltatrice avente) e procedano a pagare, in tutto o in parte, il debito contributivo all’Inps, all’Inail o alle casse edili trattenendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto in forza dell’appalto. Il dl n. 69/2013 ha rimodulato ed esteso questa disciplina (che va appunto sotto il nome di «intervento sostitutivo») prevedendo che la procedura:

• sia attivata direttamente da tutti i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b, del dpr n. 207/2010 (vale a dire amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti);

• si applica «in quanto compatibile» anche alle amministrazioni pubbliche che erogano contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili fi nanziari e vantaggi economici di qualunque genere per i quali sia prevista l’acquisizione d’uffi cio del Durc.

Sempre il decreto del Fare, inoltre, all’art. 31 comma 8-quater, ha previsto specifi che norme in relazione alle imprese benefi ciarie di agevolazioni oggetto di cofi nanziamento Ue fi nalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. Tali norme stabiliscono che le p.a. procedenti, in sede di concessione delle agevolazioni, sono tenute a verifi care «anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato» la regolarità contributiva del benefi ciario, acquisendo d’uffi cio il Durc. Insomma, con la nuova possibilità di ottenere il Durc in presenza di crediti nei confronti della p.a., l’impresa potrà ripartire e, soprattutto, incassare gli stessi crediti vantati nei confronti della p.a. Ma questi stessi crediti saranno utilizzati, prima di tutto, per pagare i debiti nei confronti degli istituti di previdenza e delle casse edili.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento