Deregulation sul rumore. Grazie a un alleggerimento delle procedure autorizzative in particolare per le piccole imprese, per le quali saranno anche ridotti gli impegni economici necessari per contenere l’inquinamento acustico. Un esempio: nel settore dell’edilizia dovrà esserci, attraverso una delega al governo, la semplificazione delle autorizzazioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici. Sono queste alcune delle novità contenute nel disegno di legge 4059 A, la legge Comunitaria 2010, che la 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) della camera ha appena approvato e che, quindi, è pronto per il passaggio in aula. Il ddl (si veda ItaliaOggi del 22 e 23 aprile), oltre ad aggiornare la disciplina in materia di inquinamento acustico, stabilisce nuovi requisiti per l’installazione degli impianti di distribuzione di benzina, riordina la disciplina in materia di emissioni industriali e sostituisce le norme in materia di etichettatura con particolare riferimento agli aromi. Diverse le modifiche proposte rispetto il testo a suo tempo approvato dal senato in prima lettura il 2 febbraio scorso. In alcuni casi, peraltro, il testo contiene interi nuovi articoli relativi a materie che non erano state nemmeno prese in considerazione dal senato. Uno di questi è l’articolo 32 del disegno di legge che dà delega al governo di armonizzare il diritto interno in materia di inquinamento acustico, ovvero il Testo unico 447/1995. In particolare, la delega prevede l’emanazione di altrettanti decreti legislativi per la regolamentazione della rumorosità prodotta nell’ambito dello svolgimento delle discipline sportive, l’aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica, la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici ma anche la regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti da un decreto del ministro dell’ambiente del novembre 2000 e da altri regolamenti di esecuzione della l. 447/1995. Del resto, che fosse necessario rivedere complessivamente la normativa in materia di inquinamento acustico, il governo l’ha già manifestato soltanto un mese fa, approvando uno schema di regolamento di semplificazione «per la riduzione o eliminazione delle procedure inutili o sproporzionate, in relazione all’attività esercitata dall’impresa o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti». E a tutela dell’ambiente anche l’articolo 34 del dl, il quale, con riferimento agli impianti di distribuzione di benzina prevede l’attuazione della direttiva 2009/126/Ce, che stabilisce norme per il recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. «I vapori di benzina», informa la direttiva (punto 6 del considerando) «sono emessi anche durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e dovrebbero essere recuperati secondo modalità conformi alle disposizioni della direttiva 94/63/Ce». La direttiva, quindi, che deve essere recepita entro il 1° gennaio 2012, dispone che «sebbene vari stati membri prevedano requisiti nazionali in materia di sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina, non vi è alcuna legislazione comunitaria. È quindi opportuno stabilire un livello minimo uniforme di recupero dei vapori di benzina per garantire un beneficio elevato per l’ambiente e incentivare il commercio di attrezzature per il recupero dei vapori di benzina. Di tutela dell’ambiente tratta anche il successivo articolo 35, il quale prevede l’attuazione della direttiva 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 e relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Con la legge Comunitaria 2010, infine, viene anche sostituito l’articolo 6 del dlgs 109/1992 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. D’ora innanzi, tra gli aromi autorizzabili, ci potrà essere anche quello conseguente all’affumicatura.
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