I lavoratori mutilati o con un’invalidità non inferiore al 50% potranno fruire di 30 giorni di congedo per curarsi dalle patologie di cui soffrono. In quei giorni non saranno soggetti alla visita fiscale, ma dovranno documentare adeguatamente la domanda di congedo. Lo si evince dall’articolo 7 dello schema di decreto legislativo sull’attuazione dell’art. 23 della legge delega 183/2010 sul riordino della normativa sui congedi, le aspettative e i permessi, approvato dal governo il 7 aprile scorso. Il dispositivo chiarisce che durante la fruizione del congedo, che potrà avvenire anche frazionatamente, il lavoratore sarà retribuito come se fosse in malattia. Il periodo di assenza non rientra nel periodo di comporto, cioè nel periodo massimo di assenza per malattia, superato il quale scatta il licenziamento. Nella scuola tale periodo è di 18 mesi come stabilito dall’articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo un prolungamento di altri 18 mesi, in casi particolarmente gravi. Nei primi 9 mesi di assenza è prevista l’intera retribuzione. I successivi 3 mesi, sono retribuiti al 90% e gli ulteriori 6 mesi al 50%. L’ulteriore periodo di 18 mesi non è retribuito, ma comunque consente la conservazione del posto. Il congedo straordinario sarà accordato dal dirigente scolastico a seguito di domanda dell’interessato, accompagnata dalla richiesta del medico dalla quale risulti la necessità delle cure. La relazione chiarisce che il lavoratore che fruisce del congedo speciale non è soggetto alla visita fiscale e per accedere al beneficio dovrà allegare alla domanda la certificazione sanitaria. Il dispositivo fa salvo il divieto di accedere al congedo straordinario o all’aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, come previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni. È prevista, infine, l’abrogazione delle disposizioni che vincolano la fruizione del congedo all’autorizzazione del medico provinciale e ne collegano la fruizione alla sola cura dell’infermità invalidante riconosciuta.
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