I suddetti codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 4/e diffusa ieri dall’Agenzia delle entrate.
Tali codici tributo potranno essere utilizzati dai sostituti d’imposta chiamati ad effettuare la trattenuta del contributo di solidarietà relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno con relativo versamento nei termini e secondo le modalità ordinarie di versamento delle ritenute.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta utilizzi l’ordinario modello di versamento F24 il codice tributo da utilizzare sarà: «1618» – contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio.
Se invece il sostituto utilizza per il versamento la delega F24- Enti Pubblici, allora il codice tributo per il suddetto versamento sarà: «145E» – contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio.
In entrambi i casi i suddetti codici tributi dovranno essere esposti nelle sezioni Erario dei relativi modelli di pagamento con indicazione sia del mese che dell’anno in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio del contributo di solidarietà.
Poiché per espressa previsione normativa il contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del dl 138/2011 è deducibile dal reddito imponibile dei contribuenti i sostituti d’imposta dovranno procedere all’indicazione nei relativi modelli Cud dei lavoratori dipendenti e dei pensionati l’importo dello stesso contributo trattenuto sulla base delle suddette operazioni di conguaglio.
Per i contribuenti titolari invece di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati il contributo di solidarietà dovrà essere oggetto di determinazione nell’ambito della dichiarazione dei redditi e dovrà essere poi versato, in unica soluzione, assieme al saldo dell’imposta sul reddito.
In conclusione è opportuno ricordare che il c.d. contributo di solidarietà per i redditi complessivi di importo superiore a trecentomila euro è stato introdotto nel nostro ordinamento con le caratteristiche della straordinarietà. Lo stesso infatti avrà una durata limitata nel tempo e sarà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013. L’importo del suddetto contributo verrà calcolato sulla base dell’aliquota unica del 3% sulla parte del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Tuir eccedente l’importo di euro 300 mila.
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