Un blocco assunzioni vecchio stile

Parere della Corte conti Piemonte sulla corretta interpretazione dell’art. 14

Italia Oggi
9 Luglio 2010
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Il blocco delle assunzioni per gli enti locali non virtuosi vale per tutto il 2010, con le regole del vecchio testo dell’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, col parere 29 giugno 2010, n. 46, chiarisce la portata dell’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, che modificando il testo dell’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008 ha suscitato non poca confusione. Il testo previgente prevedeva che fino all’emanazione del Dpcm-fantasma previsto dal comma 6 del medesimo articolo 76 fosse vietato agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Il nuovo comma 7 ora dispone: «è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». Di conseguenza, il divieto di assumere scatta se l’incidenza del personale sia pari al 40% (con un abbassamento di 10 punti percentuali rispetto al precedente testo) e si tratta di un divieto a regime, non più condizionato dall’eventuale emanazione del Dpcm. Inoltre, per gli enti virtuosi viene introdotto il limite alle assunzioni, consistente nel quinto della spesa corrispondente alle cessazioni di personale avvenute nell’anno precedente. Il problema sorge perché l’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010 non si limita a modificare l’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008, ma prosegue così: «La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010». In apparenza, allora, mancando una chiara regolamentazione di diritto transitorio, l’effetto dell’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010 è di eliminare per la residua parte dell’anno 2010 il divieto assoluto alle assunzioni, incombente sugli enti con un indice della spesa di personale sul totale delle spese correnti pari o superiore al 50%. La magistratura contabile piemontese spiega che le cose non stanno così. In realtà, sia pure in modo poco ortodosso, l’articolo 14, comma 9, introduce una regola di diritto transitorio, nell’affermare l’applicabilità del nuovo testo dell’articolo 76, comma 7, a partire dal primo gennaio 2011. In sostanza, il legislatore ha posto in essere un’originale (ma sul piano della tecnica legislativa, discutibile) operazione di modifica del testo di una norma con effetto differito. Insomma, il testo dell’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008 deve considerarsi effettivamente novellato a decorrere dal primo gennaio 2011. La conseguenza è che fino al 31 dicembre 2010, come afferma la Sezione Piemonte «è da ritenersi vigente, a tutto il 2010, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, originariamente previsto per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti». In altre parole, la manovra estiva, lungi dall’intento di voler consentire agli enti non virtuosi le assunzioni fino a ieri vietate, mantiene in essere gli effetti del divieto assoluto di assunzione a carico degli enti con incidenza delle spese di personale sul totale delle spese correnti pari o superiore al 50% fino al 31/12/2010. Dal primo gennaio 2011 il «tetto» della virtuosità si abbassa di 10 punti percentuali. Sicché gli enti con incidenza delle spese di personale comprese tra il 40 e il 49,99 per cento hanno sostanzialmente poco più di sei mesi di tempo per ridurla e cercare di evitare di incappare nel divieto di assunzioni più rigido. Le conclusioni della Sezione Piemonte non pare, comunque, possano chiudere del tutto le incertezze. Infatti, nulla esclude la sostenibilità della tesi secondo la quale la norma spuria di diritto transitorio contenuta nell’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010 sposti alla data del primo gennaio 2011 l’applicazione della sola limitazione delle assunzioni al 20% della spesa delle cessazioni registratesi nell’anno 2010 per gli enti virtuosi, mentre per gli enti non virtuosi l’abbassamento dell’incidenza della spesa di personale sulle spese correnti dal 50 al 40% sia immediatamente operativo. Come sempre, il legislatore ha la possibilità di risolvere ogni questione, con un’accorta modifica del testo normativo in sede di conversione del dl 78/2010.

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