Le norme comunitarie consentono di vietare gli impianti eolici nei siti protetti che fanno parte della rete ecologica ”natura 2000”. È quanto ha sottolineato la settimana scorsa la Corte europea di giustizia del Lussemburgo in una sentenza relativa alla causa che vede opposta la Regione Puglia all’ azienda agro-zootecnica Franchini e alla Eolica Altamura. L’Eolica Altamura aveva acquisito i diritti per realizzare un parco eolico sui terreni dell’Azienda zootecnica Franchini, ma l’area rientrava nel parco nazionale dell’Alta Murgia, area protetta e classificata come sito d’importanza comunitaria e zona di protezione speciale. Per questo la Regione aveva respinto le richieste di nulla osta. A quel punto le società avevano fatto ricorso al TAR chiedendo l’annullamento del regolamento che riteneva le zone non idonee. Il tribunale amministrativo regionale, a sua volta, aveva chiesto l’intervento dei giudici Ue. La Corte ha stabilito che le direttive sulle fonti rinnovabili e sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché le direttive habitat e uccelli selvatici ”consentono allo Stato membro di vietare l’installazione di impianti eolici a finalità commerciale in un sito di Natura 2000 senza valutazione preliminare dell’impatto ambientale sul sito specifico, purché siano rispettati i principi di non discriminazione e proporzionalita”’. Spetta al TAR, precisano i giudici, tener conto delle specificità degli impianti eolici, relative in particolare ai pericoli che questi ultimi possono rappresentare per gli uccelli. Il TAR, spiega ancora la Corte, dovrà quindi verificare la proporzionalità della misura nazionale, tenendo conto del fatto che questa si limita ai soli aerogeneratori e si applica esclusivamente agli impianti eolici a fini commerciali.
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