Uber e Uber pop: i chiarimenti del Viminale

Nella circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza ribadita la sanzione prevista dall’art. 82 del codice della strada

6 Maggio 2016
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La linea già stabilita da diverse prefetture di contrastare in maniera chiara chi utilizza un mezzo privato per svolgere un servizio pubblico non autorizzato, resta pienamente confermata.

Non esiste, infatti, nessuna circolare ‘Alfano’ che consentirebbe di non sanzionare il servizio ‘Uber pop’, semmai esiste una circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza, inviata, l’11 marzo del 2016, ai dirigenti dei compartimenti di Polizia stradale, con il chiaro intento di trasmettere il parere del Consiglio di Stato secondo il quale viene mantenuta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 82 del Codice della strada – laddove venga accertato l’utilizzo del veicolo per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione – nei confronti del conducente del veicolo, utilizzato per trasporto di persone ed effettuato attraverso nuove forme di organizzazione e gestione telematica “Uber e Uber pop”.

In particolare, è bene sottolineare che la sanzione di cui al citato art. 82 – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 cui consegue anche quella accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi che, in caso di recidiva, va dai 6 ai 12 mesi – non rappresenta una sanzione minima né l’attuazione di una linea morbida quanto l’individuazione di una fattispecie certa e tipica, a legislazione vigente, applicabile all’ipotesi di violazione.

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