In questo nuovo scenario difficilmente poteva mancare una app per segnalare gli illeciti, primo tra tutti la violazione del divieto di sosta. L’idea è stata attuata da Roma Capitale, dove ogni cittadino solerte poteva, tramite twitter, segnalare veicoli in divieto di sosta. Il cittadino diventa coprotagonista del ripristino della legalità, ma sotto il profilo normativo la situazione si prospetta molto differente. In primo luogo, la rilevazione di infrazioni al Codice della strada tramite controllo remoto, non è ammesso per tutti i tipi di violazione e le apparecchiature necessitano di un’apposita omologazione. L’articolo 201 del Codice della strada sancisce l’obbligatorietà della contestazione immediata della violazione al trasgressore: la notificazione successiva, seppure diffusissima, costituisce un’eventualità di seconda istanza e deve essere giustificata. Per il divieto di sosta, per esempio, la rilevazione non può essere “in remoto”, nemmeno in assenza del conducente. Quali sono le conseguenze in caso di una mancata contestazione immediata non giustificabile? La Cassazione ha affermato che «la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (tra le tante, Cassazione civile, sezione I, 05/10/2006, n. 21428). Se, dunque, una rilevazione delle infrazioni al divieto di sosta non è ipotizzabile, allo stato attuale della legislazione, tramite apparecchiature che agiscano in remoto e l’obbligo della contestazione immediata permane, salvo che sia accertata l’assenza del trasgressore, si deve ritenere che la presenza dell’agente sul luogo della violazione sia indispensabile. Non a caso, la stessa Polizia municipale di Roma Capitale, ha soprasseduto all’utilizzo diretto delle segnalazioni via twitter o delle telecamere preposte al traffico per rilevare le violazioni alla disciplina della sosta dei veicoli. Peraltro, la questione era già stata affrontata dal Ministero dei Trasporti, con la nota n. 2291 del 3 maggio 2012, con la quale si ribadiva che le telecamere possono ritenersi idonee a dimostrare l’avvenuta violazione, ma non la contestuale assenza del trasgressore. Pertanto, la segnalazione “social” del cittadino può tutt’al più costituire una spinta ad intervenire da parte della polizia municipale. Non bisogna sottacere che il diritto esiste in quanto “ne cives ad arma ruant”: le segnalazioni “social” rischiano di creare tensioni – come successo a Roma – in quanto il cittadino segnalatore può essere percepito quale delatore. Forse le segnalazioni, che devono essere raccolte, vanno contestualizzate a livello di zona e fenomeno generale, evitando però di trasformare potenzialmente i cittadini in tutori della sosta.
Twitter non può aiutare il vigile
Nuove tecnologie. Il caso di Roma Capitale e l’appello ai cittadini per segnalare le infrazioni
Il Sole 24 OreIn questo nuovo scenario difficilmente poteva mancare una app per segnalare gli illeciti, primo tra tutti la violazione del divieto di sosta. L’idea è stata attuata da Roma Capitale, dove ogni cittadino solerte poteva, tramite twitter, segnalare veicoli in divieto di sosta. Il cittadino diventa coprotagonista del ripristino della legalità, ma sotto il profilo normativo la situazione si prospetta molto differente. In primo luogo, la rilevazione di infrazioni al Codice della strada tramite controllo remoto, non è ammesso per tutti i tipi di violazione e le apparecchiature necessitano di un’apposita omologazione. L’articolo 201 del Codice della strada sancisce l’obbligatorietà della contestazione immediata della violazione al trasgressore: la notificazione successiva, seppure diffusissima, costituisce un’eventualità di seconda istanza e deve essere giustificata. Per il divieto di sosta, per esempio, la rilevazione non può essere “in remoto”, nemmeno in assenza del conducente. Quali sono le conseguenze in caso di una mancata contestazione immediata non giustificabile? La Cassazione ha affermato che «la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (tra le tante, Cassazione civile, sezione I, 05/10/2006, n. 21428). Se, dunque, una rilevazione delle infrazioni al divieto di sosta non è ipotizzabile, allo stato attuale della legislazione, tramite apparecchiature che agiscano in remoto e l’obbligo della contestazione immediata permane, salvo che sia accertata l’assenza del trasgressore, si deve ritenere che la presenza dell’agente sul luogo della violazione sia indispensabile. Non a caso, la stessa Polizia municipale di Roma Capitale, ha soprasseduto all’utilizzo diretto delle segnalazioni via twitter o delle telecamere preposte al traffico per rilevare le violazioni alla disciplina della sosta dei veicoli. Peraltro, la questione era già stata affrontata dal Ministero dei Trasporti, con la nota n. 2291 del 3 maggio 2012, con la quale si ribadiva che le telecamere possono ritenersi idonee a dimostrare l’avvenuta violazione, ma non la contestuale assenza del trasgressore. Pertanto, la segnalazione “social” del cittadino può tutt’al più costituire una spinta ad intervenire da parte della polizia municipale. Non bisogna sottacere che il diritto esiste in quanto “ne cives ad arma ruant”: le segnalazioni “social” rischiano di creare tensioni – come successo a Roma – in quanto il cittadino segnalatore può essere percepito quale delatore. Forse le segnalazioni, che devono essere raccolte, vanno contestualizzate a livello di zona e fenomeno generale, evitando però di trasformare potenzialmente i cittadini in tutori della sosta.
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