Tributi locali nel mirino del Senato

I rilievi dei tecnici sul decreto semplificazioni fiscali: manca la stima del gettito derivante dall’aumento di aliquote e tariffe. Richiesti chiarimenti anche sulla franchigia per l’imposta sugli immobili all’estero

14 Marzo 2012
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Sul decreto-legge semplificazioni fiscali (16 del 2012) al Senato si storce il naso. Un esempio? È necessaria “una stima del gettito potenzialmente conseguibile con l’incremento delle aliquote e delle tariffe” dei tributi locali e regionali di cui potranno avvalersi gli enti territoriali. Lo rilevano i tecnici del servizio bilancio del Senato nel dossier sul decreto fiscale che da ieri è all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama. Secondo i tecnici “non è da escludere” che la facoltà di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali e regionali “sia in concreto esercitata” e “stante il rilievo finanziario della disposizione, sarebbe opportuno avere, anche ai fini meramente conoscitivi una stima del potenziale gettito. In altre parole, il Parlamento vuole vederci chiaro sul possibile impatto che la misura avrà sulle tasche degli italiani. E il discorso non vale solo per i tributi locali. Ad esempio, è necessaria una quantificazione della perdita di gettito derivante dall’esenzione fino a 200 euro del pagamento dell’imposta sugli immobili all’estero. “Poiché la disposizione in esame comporta una riduzione del gettito rispetto al mantenimento della legislazione vigente – spiegano i tecnici di palazzo Madama – andrebbero comunque quantificati gli effetti finanziari, anche sviluppando ipotesi specifiche sulla platea di contribuenti interessati”. Sarebbe pertanto “opportuna”, sempre secondo i tecnici del presidente Schifani, “una quantificazione della perdita di gettito derivante dalle nuove previsioni anche mediante valutazione degli effetti di gettito della legislazione previgente sul punto”. Stesso discorso vale per la deroga alla limitazione dell’uso del contante per le transazioni sopra i 1.000 euro per agevolare gli acquisti da parte dei turisti stranieri, la quale può comportare oneri per gli operatori economici e indurre i contribuenti a pratiche elusive.  La procedura prevista, si spiega nel dossier diffuso ieri, “appare abbastanza complessa e con possibili risvolti onerosi per gli operatori economici (si pensi alla tempestività del versamento, alla presentazione di fotocopia del documento di identità del cliente e de documento finale emesso), aspetti questi che potrebbero anche peraltro indurre i contribuenti ad attivare pratiche elusive”. Da sottolineare che sui pagamenti in contante anche sopra i mille euro per i trasferimenti di denaro effettuati da cittadini stranieri e sulla deroga che interessa cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate da commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio e turismo nei confronti di persone fisiche che non hanno cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi dell’Unione europea, e che sono residenti al di fuori del territorio dello Stato, l’Agenzia delle entrate ha fornito ieri alcuni chiarimenti operativi. Spiegando ad esempio che gli operatori interessati devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dela stessa, e rispettare i seguenti adempimenti: all’atto dell’operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente e un’autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che è residente al di fuori del territorio dello Stato; nel primo giorno feriale successivo all’operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di identità del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Un comunicato dell’Agenzia spiega che gli adempimenti devono essere rispettati anche dagli operatori che effettuano operazioni tra il 2 marzo e la pubblicazione del modello di comunicazione (che sarà approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia). Una volta disponibile il modello, gli operatori avranno 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

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