Tre revisori nelle Unioni di Comuni

Il Sole 24 Ore
27 Giugno 2013
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Nelle Unioni di Comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali al posto degli enti che le compongono, entra in gioco il collegio di tre revisori dei conti invece del revisore unico. A determinare il rispetto del requisito è l’indicazione delle funzioni svolte nello Statuto dell’Unione: quando la Carta fondamentale riporta tutte le attività ritenute essenziali negli enti locali, il collegio di tre membri (analogo a quello che agisce nei Comuni superiori a 15mila abitanti) può partire subito, per cui il vecchio revisore unico decade.
Con queste indicazioni, contenute nella circolare 57782/2013 diffusa ieri, il dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno detta le istruzioni per applicare le nuove regole introdotte nello scorso autunno dal decreto «salva-enti» (articolo 3, comma 1, lettera m-bis e comma 4-bis del Dl 174/2012).
L’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali è obbligatorio per legge a partire dal 1° gennaio 2014, data dalla quale di conseguenza dovrebbe sparire il revisore unico da tutti i Comuni. Unica eccezione, spiega il Viminale, sono le Unioni disciplinate dal Dl 138/2011 per gli enti fino a mille abitanti, che però sono una fattispecie residuale e in pratica superata dalle nuove regole sulle Unioni.

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