Trattenute, Brunetta fa lo sconto

AZIENDA SCUOLA – Il ministro fa il punto e dice ai presidi cosa fare per le assenze, causa malattia, dei dipendenti

Italia Oggi
27 Luglio 2010
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Alle assenze per gravi patologie e per le conseguenze delle terapie salvavita non si applica la trattenuta Brunetta. Lo ha fatto sapere il dipartimento della funzione pubblica con una circolare emanata il 19 luglio scorso (8/2010). Il provvedimento riassume tutti i chiarimenti che sono stati emanati dal dicastero guidato da Renato Brunetta, sull’applicazione dell’articolo 71 del decreto legge 122/2008 (convertito in legge 133/2008) recependo e legittimando anche i pareri emessi su richiesta delle amministrazioni ed estendendone gli effetti a tutto il pubblico impiego. E quindi anche alla scuola. In particolare il dipartimento ha ribadito che i dirigenti scolastici non devono inviare la visita fiscale ai docenti e non docenti affetti da gravi patologie, circa le quali la scuola di riferimento sia in possesso della relativa certificazione sanitaria. Si pensi, per esempio, al docente a cui sia stata riconosciuta la causa di servizio. E in questi casi non va effettuata nemmeno la trattenuta perché, pur trattandosi di assenze per malattia, scatta il regime di maggior favore previsto dal contratto di settore. A questo proposito la funzione pubblica ha citato espressamente il contratto della scuola art. 17, comma 9, ricordando che la trattenuta non si applica, oltre che ai giorni di assenza per malattia, anche ai «giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie». L’amministrazione ha ricordato, inoltre, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia» , ha determinato la cancellazione delle fasce orarie di reperibilità per i malati oncologici, salve le indicazioni sull’utilizzo di modalità flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita. Infatti, l’art. 2 del decreto ministeriale prevede tra i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità le assenze eziologicamente riconducibili a «patologie gravi che richiedono terapie salvavita». Insomma, resta fermo il regime di rigore per le normali assenze per malattia, ma viene ribadito il regime di maggior favore previsto per coloro che siano costretti ad assentarsi perché affetti da malattie mortali . Non così, invece, le altre patologie che, anche se serie, non comportino il probabile decesso del malato in assenza di cure. In tutti questi casi, dunque, l’assenza per malattia continuerà ad essere gravata dalla «trattenuta Brunetta». Trattenuta che continuerà ad applicarsi per ognuno dei primi 10 giorni di assenza di ogni episodio morboso. Nella circolare della funzione pubblica c’è anche un passaggio che induce a ritenere che la trattenuta Brunetta non debba essere applicata ai compensi forfettari individuati dalla contrattazione integrativa di istituto. In particolare per quanto riguarda incarichi come le collaborazioni con il dirigente, la funzione strumentale alla realizzazione del piano dell’offerta formativa oppure gli incarichi di coordinatore di classe. Il dipartimento, infatti, facendo riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti, ha chiarito che essa non è soggetta a decurtazione, perché si tratta di un compenso forfettario legato alla realizzazione di un obiettivo. Insomma, una sorta di retribuzione a corpo e non a peso. Ciò perché: « Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura».

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