Trasparenza: pubblicato il decreto in G.U.

Accesso libero e complesso da parte dei cittadini alla documentazione della p.a., trasparenza sulle condizioni patrimoniali, sulle nomine di politici ed amministratori, sugli incarichi di consulenza

8 Aprile 2013
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Subentra l’introduzione de iure del diritto di accesso civico e della totale trasparenza sulle condizioni patrimoniali e sulle nomine di politici ed amministratori pubblici. Oltre a questa novità, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che illustra la disciplina inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle p.a., prevede anche di rendere pubblici tutti gli incarichi di consulenza commissionati a terzi, nonché l’adozione di un programma triennale per la chiarezza e la nomina del responsabile della trasparenza all’interno di ogni reparto amministrativo. Il provvedimento che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2009, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto venerdì scorso, pare essere stato modellato sulla legislazione statunitense, comprensiva del Freedom of Information Act, attestante il principio generale dell’accessibilità immediata agli atti della p.a.  dietro semplice richiesta del cittadino.
In questo modo si attribuisce a tutti i cittadini la potestà della libera consultazione della documentazione relativa all’attività della pubblica amministrazione. La richiesta di accesso civico non deve essere sottoposta ad alcun limite circa la legittimazione soggettiva del richiedente. Questa, si precisa, non deve essere né giustificata né tanto meno effettuabile dietro pagamento. La richiesta va presentata al Responsabile della trasparenza che dovrà essere istituito presso ciascuna amministrazione. Gli obblighi sanciti dal decreto, per larga parte, dovranno poggiare sulla piattaforma telematica. All’interno di ogni sito istituzionale, poi, la sezione relativa alla pubblicazione degli atti pubblici e delle delibere dovrà essere agevolmente consultabile per almeno 5 anni o sino alla perdita di efficacia. Allo scopo di diffondere una maggiore trasparenza e chiarezza di lettura, il provvedimento anticipa che ogni documento o atto amministrativo debba contenere tutti i link alle normative di riferimento.
In base al decreto, le singole amministrazioni saranno tenute ad adottare un programma triennale per la trasparenza e la correttezza, da aggiornare annualmente, al fine così di assicurare un idoneo “sviluppo della cultura dell’integrità”. Con riguardo invece ai rappresentanti politici, il decreto pattuisce l’obbligo di pubblicità delle rispettive situazioni patrimoniali, allargate anche ai parenti entro il secondo grado. Dovranno essere rese note anche le nomine dei direttori generali delle Asl, oltre che gli accreditamenti delle strutture cliniche. L’obbligo di trasparenza si estende altresì alla pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, agli atti ed alle relazioni degli organi preposti al controllo, da parte di regioni, province e province autonome, rimarcando specificatamente le risorse che sono state trasferite ad ogni gruppo, con allegazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse usufruite.
Il regolamento aggiunge anche la trasparenza assoluta per i dipendenti pubblici: devono infatti essere pubblicati sul sito dell’amministrazione di appartenenza del dipendente tutti gli incarichi accordati, mentre sul sito dell’amministrazione conferente è d’obbligo la pubblicazione del singolo incarico. Per i soggetti esterni all’amministrazione rimane saldo l’elenco complessivo degli incarichi affidati, consultabile alla banca dati del Dipartimento della funzione pubblica. Risultano inoltre da pubblicare anche i dati riguardanti l’ammontare totale dei premi stanziati per la performance dei dipendenti pubblici, così come l’ammontare dei premi che sono stati concretamente distribuiti. Le amministrazioni sono chiamate alla pubblicazione dei dati relativi all’entità del premio normalmente conseguibile dal personale, e di quelli relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata. Previsto, infine, l’obbligo di evidenza pubblica dell’“indicatore di tempestività dei pagamenti”, ossia l’indicatore dei tempi medi di pagamento per l’acquisto di beni, forniture e servizi.

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