Trasparenza, il TAR Lazio sospende la diffusione dei dati dei dirigenti

La norma oggetto di censura è applicabile anche agli Enti locali: rischio di reazione a catena

10 Marzo 2017
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Il TAR Lazio, tramite ordinanza 1030/2017 del 2 marzo 2017, sospende la diffusione dei dati di carattere reddituale di dirigenti dell’amministrazione pubblica. Questo l’esito dell’ordinanza del giudici amministrativi romani che assestano (a pochi mesi di distanza dalla sentenza del Consiglio di Stato 3631/2016) un ulteriore colpo al decreto legislativo 33/2013, come rimaneggiato a seguito del decreto legislativo 97/2016.

La vicenda è la seguente: alcuni funzionari dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali si sono opposti alla pubblicazione dei loro dati reddituali prevista dalle disposizioni del nuovo articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, il quale richiede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i redditi dei titolari di incarichi dirigenziali, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Va data evidenza dell’eventuale mancato consenso.

Pubblicazione dati relativi a dirigenti PA: l’ordinanza del TAR Lazio

Al TAR Lazio è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di una serie di note del segretario generale del Garante della privacy, di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, eventualmente previa disapplicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, ovvero, ove necessario, per la rimessione alla Corte Ue, alla Corte costituzionale della questione in ordine alla compatibilità delle disposizioni con la normativa.

Il Tribunale amministrativo ha rilevato, in particolare, “la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso» e ha valutato «l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa, da cui l’esigenza di salvaguardare la res adhuc integra nelle more della decisione del merito della controversia” e quindi ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della richiesta cautelare.

Trasparenza e privacy: profili di danno da diffusione anche per i Comuni?

La norma oggetto di censura da parte del TAR è applicabile anche agli Enti locali e l’ordinanza rischia di sollevare una reazione a catena da parte di tutti quelli toccati dagli obblighi di pubblicazione in base all’art. 14. Apparirebbe opportuna, pertanto, una modifica della norma, così come ben potrebbe ANAC, tenendo conto dell’ordinanza e in attesa della decisione definitiva, suggerire nelle linee guida concernenti l’articolo 14 (di cui si attende la pubblicazione) delle indicazioni in grado di contemperare i contrapposti interessi di chi è tenuto a pubblicare quelle informazioni e di chi, per contro, vedrebbe pubblicati i dati propri e degli altri soggetti.

Per approfondire la rilevante questione è disponibile l’articolo di approfondimento firmato da Tiziano Tessaro e Margherita Bertin.

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