Garante privacy più trasparente. Grazie al regolamento del garante (provvedimento n. 380 del 1° agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013) sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività, attuativo del decreto legislativo 33/2013. Il regolamento formula la disciplina interna dando attuazione alle norme sull’accesso civico e sul responsabile della trasparenza. Il garante, a tutela della riservatezza delle persone coinvolte nei procedimenti, si è riservato di rinviare la pubblicazione degli atti e di pubblicarli con omissis.Ma vediamo le disposizioni più significative (il regolamento può costituire un ottimo modello anche per gli enti locali).
DATI SENSIBILI. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, il Garante provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
PUBBLICAZIONE. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, sul sito istituzionale del Garante, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto. Il termine finale di pubblicazione di dati, informazioni e documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, sarà indicato con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione. Tali periodi decorreranno, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.
TRASPARENZA. Per ogni componente del collegio il garante pubblica il curriculum vitae e il compenso. Per i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, e anche per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza si pubblicano gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l’indicazione dei compensi spettanti. Il garante si è riservata la facoltà di pubblicare in forma aggregata le informazioni relative alle posizioni di minore rilievo. Il regolamento ribadisce che senza pubblicazione non è efficace l’atto di conferimento dell’incarico e la relativa liquidazione dei compensi e che in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, sottoposto a procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.
APPALTI. La pubblicazione riguarda informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20 mila euro. In particolare, e in aggiunta agli obblighi di pubblicità previsti dal codice dei contratti pubblici, il Garante pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l’oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l’elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l’indicazione degli operatori aggiudicatari, l’importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo delle somme liquidate.
PROVVEDIMENTI. Nel sito istituzionale (www.gpdp.it) sono pubblicati i provvedimenti aventi rilevanza esterna con l’indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati al procedimento, e anche gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Peraltro, su richiesta dell’interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le sue generalità e anche la stessa pubblicazione del provvedimento.
MODULI. Sul sito istituzionale sono pubblicate le indicazioni da seguire per la presentazione al Garante dei ricorsi, dei reclami, delle segnalazioni, delle notificazioni o di ogni altro atto previsto dalla legge, con i moduli e i formulari eventualmente adottati. In base alla legge, il Garante non può richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati previamente pubblicati sul sito istituzionale, né respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari non pubblicati.
ACCESSO CIVICO. Il regolamento in esame da attuazione alle nuove norme sull’accesso civico e sul responsabile della trasparenza. In particolare la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza
PUBBLICAZIONE DIFFERITA. Il regolamento prevede che in presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, il Garante può differire, totalmente o parzialmente, ma con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati.
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