Il caso
Il Sindaco ha provveduto a trascrivere nei registri dello stato civile del comune l’atto di matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso. Con decreto, il prefetto ha disposto l’annullamento della trascrizione, in quanto il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso non sarebbe trascrivibile in Italia, giacché difetterebbe il requisito sostanziale e necessario della diversità di sesso dei nubendi.
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La pronuncia del TAR
Il TAR è chiamato a verificare, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, che viene esclusa in relazione al ricorso proposto dalle stesse persone fisiche che hanno contratto matrimonio, mentre viene confermata in relazione al ricorso proposto dal Sindaco e dal comune.
Nel merito, dispone l’annullamento del decreto prefettizio, “considerato che la normativa affida soltanto all’autorità giudiziaria ordinaria il potere di rettificare o annullare gli atti indebitamente trascritti. Difatti, la posizione dei soggetti interessati dall’atto di trascrizione assume la consistenza di diritto soggettivo perfetto che – laddove ritenuto sussistente dal giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti – non può essere compresso o degradato per il tramite di un provvedimento amministrativo, atteso che in materia di stato delle persone non può ammettersi un intervento atipico dell’autorità amministrativa, ma si deve affidare ad un organo indipendente la sua definitiva conformazione (cfr. art. 101 Cost., che afferma la sottoposizione del giudice soltanto alla legge)”.
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