La norma sulla tesoreria unica contenuta nel dl liberalizzazioni prevede che le liquidità giacenti nelle tesorerie di detti enti (ad eccezione di quelle derivanti da mutui e prestiti) vengano trasferite in due tranche, ciascuna del 50% delle somme esigibili, presso la tesoreria statale. Inoltre, prosegue la disposizione normativa, qualora gli enti dispongano di somme depositate presso soggetti diversi dalle tesorerie, li devono far rientrare entro il 15 marzo per poi poterli trasferire sempre alla tesoreria statale. Da ultimo, entro il 30 giugno 2012, gli eventuali investimenti finanziari, ad eccezione dei titoli di stato, dovranno essere smobilizzati e versati sulle contabilità speciali della tesoreria centrale. La conseguenza, quindi, sarà l’impossibilità, per regioni, province e comuni, di disporre direttamente delle proprie risorse. A parte le inevitabili implicazioni politiche di questa operazione, si pone il problema della compatibilità della norma sopra citata con l’articolo 119, comma 1, della Costituzione, in base al quale le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di spesa, può aiutare a capire se la normativa statale violi o meno il dettato costituzionale. Se, per un verso, il giudice delle leggi ha avallato in più di una occasione l’azione dello stato, volta a contenere la spesa pubblica incidendo sulle voci più rilevanti dei bilanci degli enti territoriali, per altro verso, ha precisato come sia impedito al legislatore statale stabilire forme e modi in cui gli obiettivi di spesa sono programmati e rappresentati. Ora sembra che la mancanza di una disponibilità diretta delle risorse da impiegare produca effetti anche sulle modalità e sulle forme di spesa che regioni ed enti locali intendono perseguire. Che cosa accadrebbe, infatti, se il governo centrale, in nome della tutela dell’unità economica della repubblica, come recita l’articolo 35 del decreto, decidesse di ritrasferire solo una parte della risorse? Si potrebbe ancora parlare di valorizzazione e promozione delle autonomie locali come enuncia solennemente l’articolo 5 della Carta costituzionale? Sarà interessante vedere che cosa deciderà la Consulta a seguito dell’impugnativa del Veneto.
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