All’interno della circolare vengono definite e chiarite le modalità di trasmissione e consultazione dei certificati, le caratteristiche e le procedure per l’annullamento di questi ultimi.
In sede di premessa alla circolare si afferma che “L’art. 21 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità), modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell’Amministrazione Digitale) demanda all’INPS la definizione delle modalità di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, da attuarsi mediante l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Istituto stesso”.
Mediante la circolare si forniscono istruzioni ai medici certificatori per la trasmissione telematica dei predetti certificati, alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione, rispettivamente dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione della gravidanza. Resta inteso che ciascuna tipologia di certificato medico di cui trattasi va trasmesso all’INPS esclusivamente quando previsto per la fruizione di una delle prestazioni ricadenti nell’ampio alveo della tutela della maternità e per cui si presenta richiesta, come, ad esempio, nel caso di richiesta del c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.
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