Via libera al prelievo fiscale sull’attività di prostituta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20528 del 1° ottobre 2010, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo sottoposti al prelievo Irpef, Irpa e Iva i guadagni di una ballerina che intratteneva rapporti amorosi dietro compenso. Ciò perché, hanno motivato i giudici, «pur essendo tale attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita. Non solo. Non assume alcun rilievo, hanno spiegato i giudici, la risposta a interrogazione parlamentare del 31 luglio 1990 del ministero delle Finanze secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili, trattandosi di una valutazione, peraltro risalente nel tempo, che non vincola in alcun modo i giudici. È il caso di una contribuente di Padova che lavorava in alcuni locali notturni come cameriera, aveva inizialmente sostenuto la donna. Ma dalle indagini era emerso che questa era una ballerina e una prostituta. Anche i consiglieri regionali pagano le tasse. L’indennità percepita dai consiglieri regionali è soggetta a Irpef. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20542 del 1° ottobre 2010 ha stabilito che «l’indennità di carica percepita, quale consigliere regionale (nel caso di specie a norma dell’art. 3 della l . Reg. Marche n. 23 del 1995), è assoggettata a imposizione diretta anche nella parte che viene trattenuta dall’ente erogante allo scopo si finanziare un assegno vitalizio a beneficio dei consiglieri cessati dalla carica ciò in quanto tale assegno a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi a una indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego». Questa decisione si incardina in un filone giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema corte con la sentenza n. 13445 del 2004 secondo cui l’indennità percepita dai membri del parlamento (pubblici funzionari elettivi che prestano la loro attività a titolo oneroso) ha funzione di corrispettivo, con la finalità di garantirne l’indipendenza economica consentendo loro di provvedere anzitutto alle necessità personali e familiari, con la conseguenza che, almeno per la parte non destinata a coprire le spese, ne va riconosciuta la natura di reddito lavorativo.
Tasse sulle lucciole
Lo dice la Cassazione. Consiglieri regionali con Irpef
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