Sulla tassa telefonini un’altra vittoria per i comuni, che si ritrovano per la prima volta in mano una sentenza esecutiva che dà diritto al rimborso della concessione governativa pagata negli anni scorsi. E, in applicazione dell’effetto del giudicato estendibile anche alle fattispecie a struttura permanente nel tempo (com’è la Tcg sui telefoni cellulari), i municipi interessati non dovranno più pagare per il futuro la tassa. È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 32/29/11 della Ctr Veneto, depositata il 23 marzo 2011, la quale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’amministrazione finanziaria. L’inammissibilità deriva da una violazione del rito procedurale da parte dell’Agenzia delle entrate, che ha proposto l’appello oltre il c.d. «termine breve» di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica della sentenza. In tal modo, con il rigetto del ricorso del Fisco, la sentenza appellata (la n. 100/10/09 della Ctp Vicenza), che per prima in Italia aveva disposto il rimborso della Tcg sui telefonini in favore dei Comuni, è divenuta esecutiva. Così facendo, i comuni interessati dalla pronuncia hanno, per la prima volta, il diritto «materiale» di ottenere con sentenza passata in giudicato il rimborso della Tcg (nel caso di specie circa 60 mila euro totali). La sentenza, inoltre, riconosce il diritto agli avvocati del libero foro di notificare sentenze ai sensi della legge n. 53/1994 sostituendosi agli ufficiali giudiziari. Gli effetti della decisione, per quanto concerne gli enti locali interessati dalla pronuncia (che non ha ovviamente effetti erga omnes), sembrano destinati a riverberarsi anche per il futuro. «Poiché l’oggetto del contendere, ossia la concessione governativa sui telefonini, mantiene inalterata la sua struttura nel tempo», spiega l’avvocato Emanuele Mazzaro, difensore dei comuni, «gli enti non dovranno pagare la tassa nei prossimi anni, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione. D’altronde sarebbe un controsenso il contrario: se per il triennio 2006-2008 la Tcg va rimborsata perché illegittima, non può essere dovuta nel futuro». Intanto, in primo grado, continuano i verdetti favorevoli ai contribuenti anche in altre Ctp d’Italia, ultima delle quali quella di Nuoro.
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