Tarsu, niente riduzioni superiori a un terzo

Italia Oggi
28 Dicembre 2011
Modifica zoom
100%
È illegittimo il regolamento comunale che concede la riduzione tariffaria della tassa rifiuti all’occupante unico di un immobile in misura superiore a un terzo e che collega l’agevolazione al reddito del contribuente, il cui limite massimo è fissato dall’ente. Lo ha precisato la Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione LXI, con la sentenza n. 473 del 7 novembre 2011.
Per i giudici capitolini, il regolamento comunale ha travalicato i limiti fissati nella disciplina Tarsu (decreto legislativo 507/1993), poiché ha collegato «la riduzione per unico occupante a un limite di reddito».
Peraltro, secondo la Commissione, anche la misura dell’agevolazione è illegittima, in quanto l’amministrazione ha previsto «una riduzione del 35% invece del limite massimo di un terzo».
L’articolo 68 del decreto legislativo 507/1993 detta i criteri ai quali i comuni si devono attenere per l’applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e indica le categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti. I comuni per poter applicare la tassa sono tenuti, infatti, ad adottare un regolamento che deve contenere non solo la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie, ma anche la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso. Nell’ambito del potere regolamentare possono essere individuate anche le fattispecie agevolative, con relative condizioni, modalità di richiesta e eventuali cause di decadenza.
L’articolo 66 dello stesso decreto, inoltre, attribuisce al comune la facoltà di disporre la riduzione, di un importo non superiore a un terzo, della tariffa unitaria nel caso di abitazioni con unico occupante o a uso stagionale. Il beneficio può essere concesso anche per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Sono misure di temperamento dell’imposizione per situazioni che possono comportare una minore utilizzazione del servizio e produzione di rifiuti. Le riduzioni sono applicate solo quando risultano da dati ed elementi contenuti nella denuncia, originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo.
Dunque, è riconosciuta al comune la facoltà di prevedere, con apposita disposizione del regolamento, speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni e, in via eccezionale, di esenzioni dal tributo. In caso di contestazioni da parte del contribuente, il giudice tributario può disapplicare le delibere comunali solo per vizi di legittimità, vale a dire per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento