La Tia 1 è un tributo e su di essa non si applica l’Iva. È pertanto infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 2 del Dlgs 546/92, nella parte in cui devolve alle Commissioni tributarie le controversie in materia di tariffa rifiuti. In questo senso, si è espressa la sentenza 45/02/11, depositata l’11 maggio scorso dalla sezione n. 2 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone. Si tratta di una delle prime pronunce in cui è stata sollevata la questione della natura giuridica della tariffa Ronchi (articolo 49 del Dlgs 22/97: “Tia 1”), alla luce della novella contenuta nell’articolo 14 del Dl 78/2010, e della circolare n. 3 del 2010 del Dipartimento delle Finanze. Quest’ultima disposizione prevede, con norma interpretativa, che la tariffa integrata ambientale (la “Tia 2”), istituita con l’articolo 238 del Dlgs 152/06, è un’entrata patrimoniale. Pertanto, è soggetta a Iva e la relativa giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Malgrado la norma si riferisse chiaramente alla sola tariffa integrata ambientale, la circolare n. 3 delle Finanze ha ritenuto di poterne estendere gli effetti alla tariffa Ronchi (“Tia 1”). Il Dipartimento delle Finanze ha in particolare sostenuto che poiché la Tia 2 può essere applicata sulla base delle regole del Dpr 159/99, che contiene il metodo di determinazione della Tia 1, anche quest’ultima deve essere considerata un prelievo patrimoniale. Ciò, in aperto contrasto con quanto statuito, tra le tante, nella sentenza 238/2009 della Corte costituzionale e nella sentenza 8313/2010 delle Sezioni unite della Cassazione. Si pone, a questo punto, una questione immediata di legittimità costituzionale. E invero, l’articolo 2 del Dlgs 546/92, prevede che le liti in materia di Tia 1 rientrino nella cognizione delle Commissioni tributarie. Senonchè è noto che la Corte costituzionale, in diverse pronunce (si veda, ad esempio, la sentenza 64/2008), ha affermato che i giudici tributari possono occuparsi unicamente di questioni relative a imposte e tasse. Diversamente, verrebbe violato il divieto di istituzione dei giudici speciali, sancito nell’articolo 102 della Costituzione. Ne deriva che se davvero le Finanze avessero ragione, le Commissioni tributarie non potrebbero più decidere le controversie in tema di Tia 1 e dovrebbero sollevare d’ufficio la questione di costituzionalità dell’articolo 2 del Dlgs 546/92. Nel caso deciso dalla Ctp di Pordenone l’eccezione è stata esplicitamente sollevata da una delle parti ma è stata ritenuta manifestamente infondata dai giudici. Il Collegio ha infatti osservato che la questione non presenta tratti di novità rispetto a quanto già stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione e della Consulta. La conclusione è stata nel senso della piena conferma della natura tributaria della Tia 1 e quindi della giurisdizione tributaria. La Commissione ha inoltre precisato che, proprio in virtù di questa qualificazione giuridica, la tariffa Ronchi non è soggetta a Iva.
LA PAROLA CHIAVE
Tia 1 e Tia 2
La Tia 1 è la tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 22/97 (il cosiddetto “decreto Ronchi”). La tariffa di igiene ambientale è suddivisa in due quote: una fissa e una variabile. La quota fissa è dovuta a fronte della copertura dei costi generali di gestione (è il caso, per esempio, di ammortamenti, spese amministrative eccetera); la seconda, cioè la quota variabile, si riferisce invece alle spese per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze (è il caso, per esempio, della raccolta e del trasporto rifiuti, eccetera). La tariffa di igiene ambientale è stata qualificata come tributo dalla sentenza 238/09 della Consulta.
La Tia 2, invece, è la tariffa integrata ambientale prevista dall’articolo 238 del Codice dell’ambiente (decreto legislativo 152/06). Funziona in modo analogo alla Tia l anche se è stata qualificata entrata non tributaria dal Dl 78del 2010.
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