Piano anticorruzione: la delibera ANAC
A confermarlo è la delibera n. 828/2017 emessa dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), dopo aver accertato che un Ente locale non ha pubblicato sul sito web, nella sezione “Amministrazione trasparente”, l’aggiornamento del piano triennale relativo al triennio 2017-2019. La rilevazione ha fatto scattare il procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti della Giunta e del segretario generale, in qualità di responsabile della trasparenza, per la mancata adozione del documento entro la data del 31 gennaio 2017.
Si tratta di un termine prescritto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012, secondo cui negli Enti locali la Giunta “adotta il piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione”.
Il caso di specie
Nel caso di specie il Comune interessato, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte dell’ANAC, giustifica il proprio ritardo con la necessità di un supplemento di istruttoria causato dalla “precisa volontà di elaborare tale strumento come risultato di un percorso condiviso tra organo di indirizzo politico (…) e struttura amministrativa” in conformità agli indirizzi espressi dalla medesima Autorità con la delibera n. 831/2016.
L’adozione tardiva del piano, a parere dell’Ente, sarebbe quindi dovuta all’esigenza di adeguare le prescrizioni del documento al concreto contesto organizzativo della realtà locale, tant’è vero che, una volta ultimate le occorrenti verifiche, il piano triennale è stato poi approvato dalla Giunta con la delibera n. 59 del 18 maggio 2017.
Sanzioni ed elemento psicologico
Le giustificazioni addotte non sono però ritenute valide dall’ANAC, per la quale la tardiva approvazione è stata causata da “un atteggiamento di negligenza e noncuranza dell’amministrazione comunale”, rimasta inattiva anche dopo le note di richiamo inviate dalla Prefettura il 1 marzo e il 4 aprile 2017. L’Autorità ravvisa l’elemento psicologico della colpa nei soggetti inadempienti, potendosi comunque escludere che il comportamento omissivo, “seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione”.
Conclude l’Autorità che “Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d’azione violato (Sindaco, assessori e RPCT), sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille)”.
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