Errori e ritardi delle pubbliche amministrazioni provocano danni oggi risarcibili: questo è infatti il filo che lega una serie di decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar, in particolare nei settori dell’edilizia e delle attività produttive. Gli indennizzi concessi sono collegati non solo al danno emergente (perdita economica concreta) e al lucro cessante (mancato guadagno), ma anche al danno esistenziale (affanno, incertezza, disagio) e a quello biologico (dermatiti, esaurimenti, ricoveri in strutture sanitarie). Inoltre, non è necessario essere un imprenditore, per chiedere il risarcimento: i ritardi sui programmi di investimenti e i costi bancari delle imprese hanno infatti lo stesso rilievo degli affanni e delle perdite di occasioni dei normali cittadini, anche se il peso economico è diverso. Il danno esistenziale, d’altro canto, è cresciuto partendo dalle ipotesi più semplici, quali l’ingiusta contrazione di orario all’insegnante di sostegno necessaria a uno studente, fino alle più recenti (Consiglio di Stato, V sezione, 1271/2011) decisioni che hanno incluso in questo ambito di danno risarcibile anche le spese per cure psichiatriche che un imprenditore ha affrontato nell’attesa di una variante urbanistica a un complesso edilizio eccessivamente ritardata a causa – tra le altre cose – di un banale marciapiede mal disegnato. Queste novità derivano, di fatto, dalla legge 241/1990 che impone precise cadenze alle attività degli uffici pubblici, partendo da un tempo medio per provvedere (30 giorni) derogabile solo motivatamente. Collegato al parametro tempo, la legge 69/2009 prevede un risarcimento per danni derivanti da inosservanza dolosa o colposa del termine per provvedere. Può così accadere che quando la legge (articolo 6 del Dpr 447/1998) concede alla burocrazia due mesi di tempo per autorizzare ampliamenti o riconversioni di impianti produttivi, anche un solo mese di ritardo fa scattare una richiesta di risarcimento. Stesso ragionamento opera per il danno a programmi di investimenti, la cui convenienza economica è legata al tempo. Se poi l’amministrazione non solo ritarda, ma sbaglia, con errore accertato dai giudici, si possono ottenere risarcimenti che compensano sia parte degli utili non conseguiti, sia la perdita di esperienza e di presenza sul mercato che deriva da un’ingiusta esclusione. Attraverso questi passaggi si giunge al risarcimento del danno esistenziale, cioè del disagio, spesso anche fisico, causato da frustrazioni e vane attese, da impreviste delusioni e da aspirazioni ingiustamente svanite.
I danni riconosciuti
01 | DANNI ALLA SALUTE Pagati 11mila euro per danni alla salute per l’attesa di due anni di una variante edilizia (Consiglio di Stato 1271/11).
02 | DANNI ECONOMICI Pagati 40mila euro per danni da mancata vendita di immobili per un ritardo di due anni in una variante edilizia (Consiglio di Stato 1271/11).
03 | DANNI ECONOMICI Versati 50mila euro per un mese di ritardo nell’ampliamento di un’industria (Tar Toscana, 341/11).
04 | REPUTAZIONE Pagati i danni per una gara Anas da 2 milioni ingiustamente persa: 10% dell’offerta e 20% per danno al curriculum (Tar Roma, 1680/11).
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