La vicenda
Alcuni consiglieri comunali ricorrono per l’annullamento delle deliberazioni con le quali il consiglio comunale ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari, lamentando l’assenza del quorum costitutivo necessario per considerare valida la seduta in cui sono state assunte le deliberazioni impugnate. Nel caso di specie, le deliberazioni venivano approvate in seconda convocazione alla presenza di soli quattro consiglieri comunali (a fronte dei dodici assegnati per legge). Secondo i ricorrenti, le deliberazioni sono state assunte in violazione dello Statuto (il quale stabilisce che “Le adunanze del consiglio comunale sono valide quando è presente la metà dei consiglieri”) e del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, ove è stabilito che il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene all’adunanza almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e che l’adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, quella di prima convocazione andata deserta, comportando la trattazione degli argomenti non ancora discussi, senza nulla specificare, però, in merito al quorum costitutivo. Secondo parte ricorrente, sarebbe stata necessaria la presenza di almeno sei consiglieri.
La pronuncia del TAR
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 358 del 2016, rigetta il ricorso, considerato che, a fronte del vuoto di disciplina relativamente alle sedute di seconda convocazione, risulta coerente, in relazione alle previsioni del d.lgs. 267/2000 e, quindi, anche alla necessità di provvedere alla surroga dei dimissionari, l’applicazione della disciplina recata dall’art. 127 del t.u. 148/1915, la quale sancisce la validità delle deliberazioni ove intervengano almeno quattro consiglieri. Tale opzione ermeneutica si giustifica dalla necessità di operare un coordinamento normativo tra fonti legislative e norme statutarie e regolamentari, a fronte della mancanza di disciplina relativamente ad una specifica ipotesi. Dunque, l’opzione effettuata dal comune, della quale è dato atto nella deliberazione impugnata che espressamente richiama l’art. 127 t.u. n. 148 del 1915, appare immune dalle censura avanzate, atteso che non risultano violate le disposizioni statutarie né quelle del regolamento del consiglio comunale.
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