Chiarimenti Inpdap sulle conseguenze del Ccnl dei segretari comunali e provinciali sulla liquidazione della loro indennità premio di servizio e del Tfr. Con la nota operativa n.23 di ieri, 15 giugno, l’ente fornito indicazioni sulla corretta applicazione dell’articolo 3, comma 5, del Ccnl 1° marzo 2011. L’accordo ha previsto il conglobamento di una parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare: 3.008 per i segretari di fascia A e B, 1.964 per quelli di fascia C. Ciò non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei Tfs per espressa previsione contrattuale, su indicazione della Presidenza del Consiglio e della Corte dei conti che ha rilasciato la propria certificazione. L’importo della retribuzione di posizione rimane valutabile ai fini Ips nella misura precedentemente riconosciuta utile: per i segretari comunali di qualifica dirigenziale come da importi annui indicati nell’articolo 3, comma 2 del Ccnl 16 maggio 2001 – II biennio economico; per i segretari comunali di qualifica direttiva (ex VIII e IX livelli) limitatamente all’importo di 1.032,91 euro, 2.065,83 euro, 3.098,74 euro (a seconda dell’anzianità di servizio al 30 novembre 1995). Per quest’ultima categoria gli importi “prelevati” continuano a non essere utili per calcolare il trattamento di fine servizio anche se da un punto di vista giuridico si tratta di stipendio tabellare: il paragrafo 7 della nota esclude dalla valutabilità a fini Ips la quota di retribuzione di posizione conglobata nello stipendio. La questione non riguarda i segretari comunali già appartenenti all’area dirigenziale né quelli in regime di trattamento di fine rapporto per i quali – articolo 56 del Ccnl 16 maggio 2001 – questo emolumento concorre all’accantonamento.
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