La matassa della costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata per il 2015 e della sanatoria dei contratti decentrati illegittimi si ingarbuglia sempre di più. Si attende che la Ragioneria generale dello Stato, con una circolare annunciata che sta avendo una lunga incubazione, possa chiarire qualche nodo. È presumibile che le prime indicazioni operative possano essere anticipate nei prossimi giorni nella circolare sul conto annuale del personale.
I chiarimenti sulla sanatoria della contrattazione decentrata illegittima riguardano, in primo luogo, l’applicazione dell’esenzione dal recupero sui singoli dipendenti che hanno percepito compensi in modo illegittimo. Per il documento che la Conferenza unificata ha adottato nel luglio del 2014 e che i ministri della Semplificazione e Pubblica amministrazione, Affari regionali ed Economia, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, hanno fatto propria con una circolare del settembre 2014, «è in ogni caso sempre preclusa la possibilità di procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui dipendenti». Per l’applicabilità di questa sanatoria a favore dei dipendenti si è nel frattempo espressa la sentenza n. 440 del 25 novembre del 2014 della Corte d’appello di Firenze, mentre il Tribunale di Taranto, sentenza 7432/2014, si è pronunciato in senso opposto.
Se la si ritiene applicabile, occorre inoltre chiarire se ciò sia limitato ai soli enti virtuosi o si possa estendere a tutte le Pa. E ancora, se la “sanatoria” riguarda anche le progressioni orizzontali o è limitata alle sole indennità. Vanno inoltre chiarite le modalità attraverso cui recuperare le somme illegittimamente inserite nel fondo. Va ricordato che per la Ragioneria generale dello Stato si deve utilizzare la media aritmetica del personale in servizio, per la Corte dei Conti della Lombardia e la Conferenza dei presidenti delle Regioni i risparmi effettivi e per la Conferenza unificata sono invece legittimi ambedue i metodi.
Sulla costituzione del fondo, dallo scorso 1° gennaio è venuto meno l’obbligo, previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010, di restare entro il tetto del 2010 e di operare un taglio in misura proporzionale alla diminuzione del personale. È nel contempo entrata in vigore la disposizione per cui dal 2015 «le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate». La ratio della norma sembra essere quella di impedire che le risorse della contrattazione integrativa possano aumentare recuperando i tagli operati negli anni precedenti.
In questo senso vanno le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8, per la quale le risorse della contrattazione decentrata del 2015 «devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014». Questo orientamento non è fatto proprio dalla Corte dei Conti della Puglia, parere n. 97, che fa prevalere una lettura formale del testo: «Il fondo delle risorse decentrate per il 2015 deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014». Il parere giunge a questa conclusione anche se «tale interpretazione in alcuni casi, può condurre ad un fondo pari a zero o addirittura negativo». Con il che si arriva al risultato di una decurtazione delle risorse per la contrattazione decentrata rispetto al 2014. Il parere è invece in linea con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, nell’affermare che «la decurtazione da apportare riguarda, complessivamente, la parte stabile e la parte variabile del fondo».
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