Una “sanatoria” delle illegittimità commesse nella contrattazione decentrata, con numerose difficoltà applicative. La nuova regola sembra venire incontro alle esigenze di garantire il recupero delle somme illegittimamente stanziate e di evitare conseguenze dolorose di recupero a carico dei singoli dipendenti, ma tiene poco conto delle esigenze di funzionalità delle amministrazioni.
L’articolo 4, comma 1, colma un vuoto legislativo, visto che la norma della legge Brunetta che impone il recupero in una tornata contrattuale non è applicabile fino alla stipula del nuovo contratto nazionale. Si stabilisce che i recuperi sulle somme illegittimamente inserite nei fondi vadano effettuati entro lo stesso numero di anni in cui il fenomeno si è verificato. E cioè, di norma, entro cinque anni, che è il termine di prescrizione della responsabilità amministrativa. In questi casi le Regioni devono razionalizzare tagliare gli organici dei dipendenti di almeno il 10% della spesa e quelli dei dirigenti di almeno il 20%. Gli enti locali devono rientrare come numero di dipendenti in servizio entro i parametri previsti per gli enti dissestati. Per evitare il licenziamento si possono utilizzare le norme del Dl 95/2012, che consentono il collocamento in quiescenza di chi abbia raggiunto i requisiti pre Fornero.
Il comma 2 consente agli enti che hanno rispettato il Patto, per recuperare le somme illegittimamente spese, di utilizzare i proventi dei piani di razionalizzazione. Da chiarire se ciò vale solo per la quota che può andare ad incentivare il personale o anche per quella destinata al bilancio dell’ente.
Il comma 3 dice che gli atti illegittimi di utilizzo dei fondi non sono nulli, e che viene meno il divieto di applicazione. Da ciò deriva che i dipendenti che hanno percepito tali compensi non devono restituirli e che, per il danno erariale, non matura responsabilità. L’applicazione di questa norma è limitata agli enti che hanno rispettato il Patto, i vincoli alla spesa del personale (non superare quella dell’anno precedente e restare entro il tetto del 50% della spesa corrente) e gli obblighi del Dl 78/2010 (taglio del fondo, tetto al trattamento economico eccetera). Ed ancora è limitata agli atti adottati entro il termine previsto dalla legge Brunetta per adeguare i contratti decentrati stipulati precedentemente. Tale termine per gli enti locali e le Regioni era il 31 dicembre 2011, ma si deve chiarire se il riferimento va inteso al termine del 31 dicembre 2012, quello in cui questi contratti cessavano di produrre i propri effetti. Nella disposizione, assai criptica, non è chiaro se questa possibilità non si applica alle amministrazioni in cui il tetto del fondo è stato superato o in cui è stata accertata in giudizio la responsabilità erariale: se la lettura fosse questa la norma sarebbe di fatto inapplicabile, perché ovunque le illegittimità nella erogazione si sommano a quelle commesse nella costituzione.
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