Sugli affidamenti rinvio generale

Servizi pubblici. Ampliata al Senato la dilazione per le aree in cui non sono ancora stati varati gli ambiti territoriali ottimali

Il Sole 24 Ore
3 Febbraio 2014
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I Comuni possono affidare servizi pubblici locali a rete sino all’istituzione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, potendo fruire di una proroga per le gestioni esistenti sino alla fine del 2014.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha sancito con il parere 20/2014/Par del 17 gennaio 2014 la possibilità per i singoli Comuni di affidare il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, qualora l’ente di governo dell’ambito non sia stato costituito.

La pronuncia assume a riferimento l’obbligo normativo delle regioni a costituire gli ambiti territoriali ottimali ribadito dall’articolo 3-bis della legge 148/2011, nonché la precisazione del ruolo degli enti di governo degli Ato definita dall’articolo 34, comma 23 della legge 221/2012.

Questa disposizione stabilisce infatti che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani) di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

La Corte dei conti rileva, tuttavia, come molte Regioni non abbiano ridefinito gli Ato né abbiano individuato gli enti di governo (come ad esempio la Lombardia per i rifiuti).

Simile situazione ingenera un problema nell’attuazione dell’articolo 34, comma 21 della legge 221/1012, che imponeva all’ente affidante l’elaborazione di una relazione illustrativa in ordine alla conformità dell’affidamento ai requisiti comunitari, a pena della scadenza delle gestioni esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

Il parere evidenzia come la combinazione tra le due disposizioni faccia permanere in capo ai comuni, nelle more dell’istituzione degli ato e dei relativi enti di governo, la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale.

Tuttavia, l’affidamento di questo servizio (anche nell’ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari. Questo aspetto risulta recepito anche nell’articolo 13 del Dl 150/2013 (mille-proroghe) sulla base dell’emendamento approvato nei giorni scorsi al Senato al disegno di legge di conversione, che individua anche gli enti responsabili dell’affidamento, oltre agli enti di governo degli ambiti, tra i soggetti che possono approfittare della proroga delle gestioni esistenti al 31 dicembre di quest’anno, avendo però pubblicato la relazione illustrativa sulla conformità ai requisiti comunitari dell’affidamento attuale ed avviato le procedure per l’individuaizone del nuovo gestore.

Il parere della Corte dei Conti Lombardia, rapportato all’evoluzione normativa, focalizza l’attenzione sul fatto che la scadenza delle gestioni esistenti determini comunque l’avvio di nuove procedure di affidamento dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, anche a rete, nel rispetto del principio di concorrenza, in particolare mediante gara.

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