L’approvazione degli strumenti urbanistici non è soggetta al rispetto del contraddittorio procedimentale come disciplinato dal capo III della legge n. 241/1990, sia per l’esclusione disposta dall’art. 13 della medesima legge, sia perché “l’esigenza di acquisizione di tutti gli interessi coinvolti, di contraddittorio e di confronto tra le varie parti pubbliche e private interessate è adeguatamente salvaguardata attraverso gli specifici istituti che caratterizzano e scandiscono le diverse fasi dell’iter di pianificazione”.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sez. III) mediante sentenza del 7 maggio 2024, n. 4085.
Nel caso in esame, l’appellante ha impugnato la sentenza che ha respinto il ricorso proposto per l’impugnazione degli atti con cui è stato adottato e approvato il Piano di Governo del Territorio-PGT di un Comune del Milanese, con riferimento alla classificazione del compendio di sua proprietà.
Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, sottolinea inoltre che l’obbligo di ripubblicazione del piano urbanistico sorge solo a fronte di modifiche che comportino “una sua rielaborazione complessiva, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono”, mentre tale adempimento non è necessario «quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singola aree o singoli gruppi di aree».
>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. III), 7 MAGGIO 2024, n. 4085.
Strumenti urbanistici: l’approvazione non è soggetta al rispetto del contraddittorio procedimentale
Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III) del 7 maggio 2024, n. 4085
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