Questa storia delle multe legittime o non legittime sulle strisce blu iniziava a diventare ‘pesante’, per usare un termine carissimo a M.J. Fox nella saga di Ritorno al Futuro. Qui, in realtà, si trattava del ritorno in ritardo alla propria automobile, in sosta sulle strisce blu a pagamento dei centri cittadini: multa secca (attorno ai 34 euro) oppure, per richiamo del MIT, pagamento della sola differenza tra orario ‘grattato’ (o segnato) e orario di ritorno all’automobile?
A dirimere ogni controversia su questi divieti di sosta o meglio prolungamenti di sosta oltre orario consentito sulle strisce blu ci ha pensato il Ministero dei trasporti, che in una nota ha dirottato la patata bollente ai singoli comuni, responsabili della decisione. “Per le zone a strisce blu, laddove la sosta si protragga oltre il temine per il quale si è pagato, la sanzione pecuniaria potrà essere irrogata solo in presenza di specifica previsione del comune“. È quanto si legge in una nota emanata al termine dell’incontro tra i Ministri Lupi e Alfano e il presidente Anci, Piero Fassino.
Più nello specifico, si è convenuto che “la regolamentazione della sosta sulle strisce blu è competenza dei comuni che ne definiscono le modalità con proprio atto deliberativo“. Infine, conclude la nota, “quanto ai dissuasori di velocità – comunemente definiti autovelobox – appare evidente che possano essere installati e operativi soltanto dissuasori dotati di effettivi dispositivi di controllo“.
Fassino e Lupi sono arrivati all’incontro dopo aver ribadito in giornata le proprie posizioni in vista dell’incontro; per il sindaco, l’incontro sarebbe dovuto servire a cercare “un punto di sintesi“, e quindi “mi auguro che Lupi non venga lì solo per ripetere una cosa che non è concretamente gestibile“.
Per il Ministro, posto che “il principio generale è che i cittadini rispettano le leggi e anche gli amministratori devono farlo e non possono interpretarle“, il punto fermo è che “le multe non possono essere usate come tassazione indiretta sulla pelle dei cittadini”.
Ricordiamo, per completezza di informazione, che il Ministero dei trasporti aveva ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta oltre orario o illimitata tariffa sulle strisce blu, il pagamento in misura insufficiente non costituirebbe violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”.
Per l’Anci, invece, la questione è diversa: la norma (art. 7, comma 1. lett. f), del nuovo codice della strada) è chiara, così come il suo regime sanzionatorio: se la sosta avviene omettendo l’acquisto del ticket orario, deve necessariamente applicarsi la sanzione di cui all’articolo 7, comma 14, del codice; se invece la sosta si protrae oltre l’orario per cui è stata pagata la tariffa dovuta, si applicherà la disposizione sanzionatoria prevista dalla disciplina della sosta, anche in relazione a quanto disposto dal comma 132, dell’art. 17 della legge 127/1997, ovvero quella prevista dal regolamento comunale.
Ora decideranno i singoli comuni: ma quindi, se torno alla mia automobile e trovo una multa perché il biglietto del parcometro mi consentiva di restare 20 minuti in meno degli effettivi, cosa faccio? Mi reco in comune? E a quale sportello? Insomma, la sensazione è che i dubbi restino.
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