Stop al silenzio-rifiuto in caso di vincoli

Edilizia. Arriva l’obbligo di provvedimento espresso di diniego per il permesso di costruire su beni vincolati

Il Sole 24 Ore
11 Giugno 2013
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Obbligo di provvedimento espresso di diniego, al posto del silenzio-rifiuto, per il permesso di costruire su immobili vincolati. Estensione dello sportello unico edilizio anche ai piccoli interventi edilizi soggetti a Scia e Cil. Proroga di due anni della validità dei permessi di costruire già rilasciati. E poi: niente più obbligo di rispettare la “sagoma” negli interventi di demolizione e ricostruzione e niente più obbligo di progettista «indipendente» nella comunicazione inizio lavori.

Il governo prova a riaprire anche il cantiere delle mini-riforme in materia di edilizia privata, dopo tre anni di continue e parziali modifiche, dall’ampliamento dell’attività libera (2010), all’introduzione della Scia (2011), al silenzio-assenso sul permesso (2011), allo Sportello unico rafforzato (2012).

I testi all’esame del governo – a parte la procedura unica Cipe per gli insediamenti produttivi, di cui parliamo in altro servizio – contengono appunto mini-aggiustamenti a norme e istituti esistenti, con l’obiettivo soprattutto di far funzionare meglio le novità degli ultimi anni.

Nella procedura per il permesso di costruire si tenta di rendere più efficace l’iter nel caso degli immobili vincolati: oggi, in caso di mancata emanazione dell’atto di assenso della Soprintendenza nei termini di legge, scatta il solo silenzio-rifiuto, che si può impugnare solo dopo aver chiesto al Tar la diffida ad agire. Il Governo pensa invece di imporre agli enti di tutela l’obbligo di emanare subito, se contrari, un atto di diniego espresso, più facilmente impugnabile. Ma se non lo fanno, questo è il punto, non ci sono conseguenze.

Per gli immobili non vincolati nessuna novità, resta il silenzio-assenso già previsto.

Novità poi in materia di sportello unico edilizia: il suo obbligo di raccogliere atti e pareri di enti terzi, introdotto nel 2012 solo per il permesso di costruire, può ora essere utilizzato da proprietari e progettisti, in via facoltativa, prima di presentare le autocertificazioni «Cil» e «Scia».

Più efficace potrebbe essere una misura pensata per questa fase di crisi delle costruzioni. Tutti i permessi di costruire già rilasciati alla data di entrata in vigore della norma verrebbero automaticamente prorogati di due anni: da uno a tre anni il termine per avviare i lavori, da tre a cinque quello per concluderli. È diffuso infatti il fenomeno dei cantieri mai avviati, nonostante il permesso acquisito: così si consentirebbe di ripartire senza dover ripresentare il progetto e ripagare progettista e oneri.

Un’altra norma allo studio risolverebbe l’annosa questione della sagoma, abbracciando la tesi della Regione Lombardia (L.r. 7/2010), poi bocciata dalla Consulta (sentenza 309/2011) per mancanza di copertura legislativa statale. Nella demolizione e ricostruzione l’intervento può essere fatto rientrare nella ristrutturazione edilizia minore, dunque realizzabile in autocertificazione con Scia, anche se l’edificio ricostruito non rispetta la sagoma originaria, rispettando però sempre il volume (oggi deve rispettare entrambi, sennò serve il permesso di costruire).
Il governo pensa poi a eliminare l’attuale norma che impone al progettista che assevera la Cil (ma non, paradossalmente, la Scia e la Dia) di non essere dipendente di impresa o committente.

Un paio di novità in arrivo anche nelle gare per lavori pubblici. Proroga di due anni, dal 31 dicembre 2013 a fine 2015, dell’attuale regime transitorio che consente ancora l’esclusione automatica delle offerte anomale sotto la soglia di un milione di euro. E invece incarico all’Authority di settore di emanare parametri e modelli da fornire alle Pa per l’esclusione (non automatica) delle offerte anomale per le gare sopra il milione di euro.

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