Limitato il «galleggiamento» dello stipendio dei segretari comunali e provinciali. Il ddl di stabilità interviene sul controverso istituto regolato dall’articolo 41, commi 4 e 5, del Ccnl 16.5.2011, allo scopo di contenerne gli effetti finanziari distorsivi e di superare i problemi posti da alcune sentenze dei giudici del lavoro. La «clausola del galleggiamento» ha lo scopo di perequare la retribuzione di posizione dei segretari a quella del dipendente di ruolo meglio retribuito. La relazione tecnica allegata al ddl rileva che in molti casi, dalle verifiche ispettive, è emerso che l’istituto è stato applicato in modo distorto. Tra i tanti problemi posti, quello di capire se nella retribuzione di posizione del segretario dovesse comprendersi o meno l’incremento consentito dall’articolo 41, comma 4, del Ccnl 16.5.2011, dovuto all’attribuzione di «incarichi ulteriori». Molti enti hanno apportato alla retribuzione di posizione sia detto incremento per incarichi ulteriori, sia il galleggiamento, senza assorbire nel galleggiamento stesso l’incremento contrattuale. La Ragioneria generale dello Stato e l’Aran si sono espressi in senso totalmente opposto. Tuttavia, nell’ambito dell’a-mpio contenzioso giudiziale emerso, la giurisprudenza di merito, in primo grado, si è orientata nel senso maggiormente favorevole ai segretari, causando con ciò «effetti onerosi per i bilanci degli enti e quindi per la finanza pubblica», come sottolinea la relazione tecnica al ddl. Per tale ragione, il legislatore intende eliminare i dubbi interpretativi e porre un argine agli effetti negativi, in termini retributivi, delle sentenze finora emanate. Per questa ragione, si prevede che l’allineamento stipendiale «si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A far data dall’entrata in vigore della presente norma è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’art. 41, comma 5, del Ccnl del 16.5.2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi». Di conseguenza, gli incrementi per gli «incarichi aggiuntivi» finiranno per ridurre l’ammontare del galleggiamento. Il ddl di stabilità farà, tuttavia, salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimane, tuttavia, interamente irrisolto il problema dell’ammissibilità nell’ordinamento di una clausola di galleggiamento stipendiale come quella regolata dal Ccnl dei segretari comunali, vigente l’articolo 2, comma 4, del decreto legge 333/1992, convertito nella legge 438/1992, interpretato autenticamente dall’articolo 7, comma 7, del decreto legge 384/1992, convertito in legge 438/92, a mente del quale «l’art. 2, comma 4, del dl 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all’11 luglio 1992».
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