Statuto del contribuente: gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo

Pubblicata la nota di approfondimento dell’IFEL con riferimento al Decreto MEF del 24 aprile 2024

10 Maggio 2024
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Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, sono stati individuati gli atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) in seguito alle modifiche introdotte su input della delega fiscale.

La norma di riferimento

L’art. 6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all’ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.

Le osservazioni dell’IFEL

Sul tema, IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento evidenziando come il decreto in questione non individui “gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio”, ma anzi confermi “espressamente la necessità che siano gli Enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art. 6-bis”.
Nel preambolo del decreto, osserva l’IFEL, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Il decreto individua, quindi, “esclusivamente gli atti dell’Amministrazione finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo, con l’ulteriore precisazione, contenuta nell’art. 1 del medesimo decreto, che restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario”.

>> LA NOTA DI APPROFONDIMENTO DELL’IFEL.

Redazione

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