Statali, visite mediche ed esami come malattia

Il Mininfrastrutture recepisce la sentenza del Tar Lazio

Italia Oggi
12 Maggio 2015
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I dipendenti pubblici che si assentano dal servizio per l’espletamento di visite mediche o esami diagnostici, potranno essere considerati in malattia, invece che dover intaccare il proprio monte ore relativo ai permessi retribuiti o alle ferie. La giustificazione di tale assenza sarà data dalla semplice attestazione del medico o della struttura, anche privata, che ha reso la prestazione specialistica.

È quanto messo nero su bianco dalla direzione del personale del ministero delle infrastrutture nella recente circolare n.24739/2015, con cui si recepiscono le conclusioni della sentenza n.5714/2015 del Tar Lazio (si veda ItaliaOggi del 21 aprile scorso) sulla riconducibilità a malattia delle assenze dei lavoratori pubblici per sottoporsi a esami diagnostici o visite specialistiche.

Come si ricorderà, la circolare n.2 del 17.2.2014 della funzione pubblica, interpretando restrittivamente norme previste nel Ccnl ministeri, obbligava i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a dover utilizzare l’istituto dei permessi brevi retribuiti o dei permessi personali ex articolo 18 del Contratto nazionale di lavoro dei ministeriali (se non, addirittura, le ferie o le festività soppresse), ma non la malattia, per giustificare l’assenza dal servizio nel caso in cui gli stessi lavoratori dovevano sottoporsi a visite, terapie specialistiche ed esami diagnostici.

La sentenza del giudice amministrativo sopra richiamata ha statuito che Palazzo Vidoni, con una semplice circolare, non può modificare «assetti che riguardano le assenze dal servizio», in quanto investono aspetti che impongono modifiche al contratto collettivo di categoria e, quindi, il confronto con le organizzazioni dei lavoratori. In pratica, il Tar Lazio ha evidenziato che la materia «trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali».

Sulla scorta di questo annullamento, la circolare Mit in osservazione ha evidenziato che, in attesa di ricevere nuovi e più puntuali istruzioni dal dipartimento della funzione pubblica, si possa tornare sic et simpliciter al dettato normativo ex articolo 55 septies del dlgs n.165/2001, applicando la disciplina giuridica ed economica vigente prima dell’emanazione della già citata circolare n.2/2014 della stessa funzione pubblica.

Quindi, i dipendenti che da oggi in poi si assenteranno dal servizio per malattia, in quanto devono sottoporsi a visite o terapie specialistiche, ovvero ad esami diagnostici, potranno attestare l’assenza con la semplice certificazione del medico o della struttura (è irrilevante sotto questo profilo che la stessa sia pubblica o privata) che ha eseguito tale prestazione. Non sarà, quindi, necessario utilizzare i permessi retribuiti, le ferie, né vi è l’obbligo di produrre la certificazione telematica che il proprio medico curante trasmette all’Amministrazione tramite l’Inps; certificazione che è necessaria solo quando il dipendente è assente per «malattia».

A corollario delle conseguenze relative alla decisione del Tar Lazio, al momento circolano ipotesi di un accordo tra l’Aran e le organizzazioni sindacali, nel quale si prevedono permessi «specifici» per i lavoratori assenti per visita specialistica o per esami diagnostici che, pur rientrando nell’alveo della malattia, possano essere utilizzati anche ad ore.

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