Il reato di omicidio stradale, la riduzione del Codice alle sole norme di comportamento su strada e un riordino del sistema sanzionatorio. Sono i tre punti principali della proposta di legge presentata alla Camera (col numero 4662) dal presidente della commissione Trasporti, Mario Valducci, per riformare ulteriormente il Codice della strada. Col sostanziale assenso dei ministri competenti, che dà spessore all’iniziativa anche se c’è l’incognita della situazione politica. E, se si arriverà in porto, si rischia che non vedano mai la luce punti importanti della riforma dell’anno scorso (legge 120/10). La proposta di legge ? il cui testo non è ancora pubblicato ma è stato letto dal Sole-24 Ore ? delega il Governo a emanare entro 24 mesi uno o più decreti legislativi «per rivedere e riordinare» il Codice in relazione ai criteri di delega. Il Governo avrebbe 18 mesi per inviare gli schemi di tali decreti alle commissioni parlamentari competenti, che dovrebbero esprimere un parere entro 45 giorni; poi il Governo ne avrebbe altri 45 per replicare al Parlamento, cui spetta l’ok definitivo. Si potrebbe dunque arrivare al 2014, in uno scenario analogo all’ultima legge-delega sul Codice, la 85 del 2001: approvata alla fine di una legislatura e attuata dal Governo successivo. Perché le materie toccate dai 13 criteri di delega previsti sono tante e altre potrebbero essere inserite nel dibattito parlamentare, che potrebbe essere lungo. E forse incrociarsi con un’eventuale fine anticipata della legislatura, l’anno prossimo. Se accadesse prima che la proposta sia approvata, tutto cadrebbe nel nulla. Ma nel Governo si mostra fiducia: il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, ha accantonato la sua intenzione di introdurre per decreto legge l’omicidio stradale (si veda Il Sole 24 Ore del 25 agosto) perché tra i criteri di delega contenuti nella proposta c’è anche questo. Il reato scatterebbe quando il responsabile dell’incidente viene trovato con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro o sotto effetto di droghe o ? in ogni caso ? se non si ferma a prestare soccorso. La pena detentiva prevista va da otto a 18 anni e l’arresto in flagranza sarebbe obbligatorio. Scatterebbe subito anche l’”ergastolo della patente” (revoca con impossibilità a vita di conseguirne un’altra), introdotto dalla legge 120 solo per i recidivi. Sarebbero aumentate anche le pene per l’omicidio colposo e le lesioni gravi e gravissime in relazione a incidenti causati sotto influsso di alcol o droga. Per gli altri criteri di delega, si veda la scheda qui sotto. Per il resto, si concretizzerebbe l’idea di “codice snello” di cui si parlava già a metà dello scorso decennio: un testo praticamente con le sole norme che gli utenti della strada devono conoscere per circolare (semplice da capire) e delegificazione spinta (con regolamenti emanabili direttamente dal Governo, quindi rapidamente) su materie come strade, segnaletica, pubblicità, caratteristiche dei veicoli, loro uso e classificazione, immatricolazione, radiazione, coordinamento della disciplina delle macchine operatrici con le direttive europee sulle macchine in genere e tutela dell’utenza debole. Procedimento semplificato anche per la possibilità che s’intende dare ai disabili di trainare rimorchi da oltre 750 chili. Un lavoro non da poco e da fare presto, tanto che si prevede di istituire presso il ministero delle Infrastrutture una struttura tecnica di missione. Un modello molto in uso nella Protezione civile degli ultimi anni. Resta da capire che sorte avranno i decreti ministeriali attuativi di tante parti della legge 120/10: alcuni sono già in bozza e potrebbero proseguire il loro iter, altri riguardano questioni spinose e la discussione sulla legge delega potrebbe indurre i ministeri ad accantonarli in attesa di nuove indicazioni della politica. Sarebbe quasi certamente questo il caso della destinazione alla messa in sicurezza delle strade di metà dei proventi delle multe per eccesso di velocità. O dell’obbligo più stringente di rendicontare l’uso degli introiti da sanzioni ai fini della sicurezza. Per la quale al momento i fondi sono pochissimi.
1. OMICIDIO STRADALE Per chi causa un incidente mortale in stato di grave ebbrezza (oltre 1,5 grammi/litro) o sotto effetto di droga o comunque non si ferma a prestare soccorso, pena da otto a 18 anni, arresto in flagranza obbligatorio e revoca a vita della patente già al primo caso (oggi tale revoca c’è solo per i recidivi).
2. DELITTI COLPOSI Inasprimento delle pene (che erano già state aumentate negli ultimi anni) anche per il “semplice” omicidio colposo causato su strada guidando con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l o per le lesioni personali gravi o gravissime provocate in stato di ebbrezza e/o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.
3. MULTE A DISTANZA Prevista una revisione degli attuali vincoli all’uso di strumenti di controllo a distanza delle infrazioni: si dovrebbe fare ordine anche sulle relative spese.
4. PATENTE A PUNTI Presa d’atto della giurisprudenza che ritiene la patente a punti una sanzione accessoria e non più una misura cautelare. Definitività della comunicazione di decurtazione. 05 | RICORSI Riordino complessivo del sistema, per armonizzarlo alla recente riforma dei riti civili ed eventualmente “specializzare” prefetto e giudice di pace in ambiti di competenza diversi.
6. POLIZIE Riordino delle competenze stradali dei vari corpi di polizia.
7. DISABILI Definizione di norme di circolazione per veicoli atipici (per esempio, carrozzine motorizzate per disabili) e introduzione del diritto di sostare gratis nei posti a pagamento quando quelli riservati sono occupati.
8. VISITE MEDICHE Procedure snelle per costituire nuove Commissioni mediche locali (le attuali sono sature) e linee guida cogenti unificate per valutare le patologie.
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