Split payment con l’interpello

La soluzione proposta in circolare come extrema ratio dopo aver consultato l’Indice p.a.

Italia Oggi
12 Marzo 2015
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Un interpello all’Agenzia delle entrate come ultima soluzione per sapere se la normativa sullo split payment, la scissione dei pagamenti, va (o no) applicata a un determinato ente pubblico. Questa la via d’uscita in caso di incertezze indicata dall’Agenzia stessa con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015.

L’Agenzia indica dapprima quali sono gli enti della pubblica amministrazione che devono ritenersi chiaramente inclusi nell’obbligo della scissione dei pagamenti, facendo riferimento a quegli enti nei cui confronti si applica la esigibilità dell’Iva differita ai sensi dell’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del dpr 633/72. Passando poi a elencare quegli enti nei cui confronti deve ritenersi che la disciplina recata dall’art. 17-ter del decreto non possa trovare applicazione.

Suggerisce infine, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti), di avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (cosiddetto Ipa, indicepa.gov.it). Precisando, comunque, che restano esclusi, in ogni caso, dall’ambito soggettivo di riferimento della stessa enti privati eventualmente inquadrati nelle predette categorie.

Ma, dato che il richiamo alle anzidette categorie Ipa non può ritenersi esaustivo, l’Agenzia suggerisce, laddove in relazione a taluni enti dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, di inoltrare specifica istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Risulta quindi di tutta evidenza che l’ente deve dapprima individuare la categoria di appartenenza e la sua soggettività, o meno, agli obblighi di scissione del pagamento, fermo restando che qualora ciò non fosse impresa semplice deve avvalersi dell’istituto dell’interpello, onde evitare il rischio di future sanzioni. Successivamente dovrà comunicare ai fornitori detto obbligo, magari approfittando dell’ormai indispensabile, anche ai fini del corretto inoltro della fattura elettronica e della corretta compilazione del registro unico delle fatture, ordine di acquisto. Che, in fondo, potrebbe essere una semplice comunicazione, anche per posta elettronica, che al momento della commissione della prestazione viene inoltrata al fornitore con l’indicazione di tutti i dati obbligatori e facoltativi, in primis l’assoggettamento o meno dell’ente alla scissione del pagamento.

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