Spettanza diritti di rogito ai Segretari in Enti privi di dirigenza

Il giudice ordinario (Tribunale Potenza) consolida l’orientamento e condanna il Comune alle spese di lite: indicazioni operative per le amministrazioni comunali

27 Aprile 2017
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di AMEDEO SCARSELLA

Nella vicenda relativa ai diritti di rogito, la recente sentenza del Tribunale di Potenza, Sezione Civile, Giudice del Lavoro, n. 411 del 20 aprile 2017, assume particolare rilevanza, non soltanto perché consolida un orientamento ormai “granitico” del giudice ordinario in merito alla spettanza dei diritti di rogito ai Segretari comunali operanti in Enti privi di dirigenti a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza dei segretari stessi, quanto perché per la prima volta il giudice ordinario ha condannato il Comune al pagamento degli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme non tempestivamente corrisposte, nonché al pagamento delle spese di lite.
Appare utile ripercorrere brevemente i tratti salienti della questione che ha dato luogo ad un contrasto interpretativo tra giudice ordinario e Corte dei conti, rinviando ai precedenti articoli l’approfondimento delle problematiche (I diritti di rogito per i Segretari in enti privi di dirigenza tra giudice ordinario e pareri della Corte dei conti ed Il punto sulla spettanza dei diritti di rogito per i segretari ed i problemi di compatibilità costituzionale della norma).

Diritti di rogito: il contrasto tra giudice ordinario e Corte dei conti

La disciplina relativa ai diritti di rogito per i segretari comunali è stata modificata dall’art. 10 del d.l. 90/2014, conv. con legge 144/2014, che dopo aver abrogato la disposizione che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti, una quota del provento, al comma 2-bis, precisa, tuttavia, che “negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune […], è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.
La disposizione ha dato luogo ad un’interpretazione da parte della Corte dei conti, Sezione Autonomie, invitata a risolvere un contrasto interpretativo insorto tra le sezioni regionali, in virtù della quale i diritti di rogito competerebbero ai soli segretari di fascia “C” (deliberazione n. 21/2015).

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