I segretari comunali, con il recente decreto-legge 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, hanno visto scomparire dalle proprie buste paga i diritti di rogito. Una norma che certo non ha gratificato la categoria, ma la cui portata viene ora ridimensionata dalla Corte dei conti lombarda, che nel recentissimo parere n. 275 depositato il 29 ottobre scorso si è pronunciata a favore dell’attribuzione ai diritti di rogito ai segretari comunali in due casi:
- se non sono presenti altri dirigenti
- se i segretari stessi non hanno la qualifica dirigenziale
Precisamente l’articolo 10 del decreto PA prima con il comma 2 ha statuito che “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia” e poi con il comma 2-bis ha precisato, tuttavia, che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”, i diritti di segreteria sono erogati in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento.
I segretari che non hanno qualifica dirigenziale sono quelli iscritti alla fascia C, cioè quelli che possono ricoprire sedi fino a 3mila abitanti. Quindi sarebbero esclusi dall’attribuzione dei diritti di rogito i segretari che operano in Comuni privi di dirigenti, se hanno una qualifica dirigenziale (di fascia A e B), e i segretari – di fascia C – che prestano la loro attività in enti con i dirigenti.
La magistratura contabile lombarda ha precisato che, nel caso di segretario di fascia A (e quindi equiparato al dirigente dall’articolo 32 del contratto nazionale del 16 maggio 2001) titolare di una convenzione di segreteria tra più enti con popolazione complessiva compresa tra 10.001 e 65mila abitanti, dove in nessun ente sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, è possibile attribuire i diritti di segreteria, anche dopo il Dl 90/2014 che ne ha limitato l’attribuzione al personale interessato.
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