Spetta alle regioni regolare il ricorso a ronde anti-disagio

Corte costituzionale. Illegittimo il decreto degli Interni

Il Sole 24 Ore
23 Luglio 2010
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ROMA – La Corte costituzionale torna a occuparsi delle ronde ribadendo la loro legittimità, ma anche i limiti in cui i volontari della sicurezza possono e devono collaborare con le forze dell’ordine. La Consulta è stata chiamata in causa da Toscana ed Emilia Romagna che hanno proposto conflitti di attribuzione in relazione al decreto del ministro dell’Interno 8 agosto 2009, chiamato ad attuare i commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della legge 94/2009 sulla sicurezza pubblica). Queste disposizioni in effetti prevedono che i sindaci possano avvalersi, alle condizioni e con le modalità stabilite, della collaborazione di associazioni di cittadini non armati per segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali «eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». Per la Corte non spettava allo Stato e, per esso, al ministro dell’Interno, adottare il decreto 8 agosto 2009, diretto alla determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. Ciò, però, nella parte in cui si disciplina l’attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale che rientrano invece nella competenza regionale. La Corte costituzionale ribadisce quando aveva già chiarito con la sentenza n. 226 del 2010, a proposito delle questioni di legittimità delle disposizioni legislative cui dà attuazione il decreto ministeriale (articoli 3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge n. 94/2009). E cioè che è corretta la norma che prevede la collaborazione di associazioni di cittadini per segnalare alle forze dell’ordine eventi che possono compromettere la sicurezza urbana. Viceversa, la disciplina statale sulle ronde nella parte in cui ammette il ricorso alle stesse anche per le situazioni di disagio sociale è illegittima perché si tratta di una previsione che non ha nulla a che fare con la necessità di prevenzione o segnalazione di reati, ma ha a che fare con materie di specifica competenza regionale. I compiti di segnalazione dei volontari vanno intesi dunque restrittivamente, ossia devono essere «inerenti alla prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza della comunità nazionale».

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