Spese elezioni comunali 2017: competenza generale degli oneri
Con riferimento alla competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall’articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 e s.m.i.
Sono, comunque, a carico dello Stato le spese di cui all’articolo 17, comma 3, della legge n. 136 del 1976 (spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni).
Al riguardo, si precisa che possono essere imputate al capitolo 1310 Pg 3 le sole spese afferenti la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.
Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni
A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico dei comuni tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.
Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all’articolo 15 del decreto legge 18/01/1993, n. 8 e s.m.i, decorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (17 aprile 2017) e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime (16 giugno 2017). In caso di secondo turno di votazione il termine ultimo per l’effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).
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