Le modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego, introdotte dal d.lgs. 75/2017, hanno particolarmente inciso sulle nuove competenze dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari e, tra l’altro è stato previsto al comma 3 dell’art. 55-bis quanto segue: “Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica“. In altri termini, il legislatore ha inteso favorire, in considerazione della particolare competenza richiesta dalla nuova normativa, la possibilità da parte degli Enti locali non strutturati o in mancanza di competenze specifiche, di sottoscrivere una convenzione con altre Amministrazioni che abbiano Uffici dei Procedimenti Disciplinari già costituiti con le competenze richieste da una normativa di non semplice applicazione che vede sovente errori nelle procedure, ossia di carattere essenzialmente formale. A fronte di tale possibilità convenzionale prevista dalla normativa, un Comune chiede chiarimenti ai magistrati contabili della esplicita previsione della locuzione “senza maggiori oneri per la finanza pubblica”, in quanto, in questo caso, se la prestazione dovesse essere gratuita non si comprenderebbe la convenienza economica dell’amministrazione che metterebbe a disposizione le citate professionalità, le relative aumentate responsabilità dei procedimenti trasferiti, nonché eventuali costi della struttura.
La risposta al citato interrogativo è stata resa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione 14 settembre 2017, n. 127 qui di seguito commentata.
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